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Validità Abilitazione per l’Insegnamento in Romania

DOCENTI ABILITATI IN ROMANIA: IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE TUTTI GLI APPELLI PROPOSTI DALLO STUDIO LEGALE NASO & PARTNERS E CONFERMA LA PIENA VALIDITA’ DEL PERCORSO DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO IN ROMANIA

Il Consiglio di Stato, con ben quattro sentenze emesse in data 12 ottobre 2020, ha accolto tutti i ricorsi in appello proposti dallo Studio Legale Naso & Partners avverso le precedenti sentenze del TAR Lazio che avevano ritenuto legittimi i provvedimenti di rigetto al riconoscimento delle abilitazioni conseguite da diversi cittadini italiani in Romania. 

In particolare, il Consiglio di Stato si è nuovamente espresso su tali abilitazioni conseguite all’estero e, riformando le precedenti sentenze del TAR Lazio, ha confermato che il percorso di studi seguito dai cittadini italiani in Romania è pienamente abilitante all’insegnamento e deve essere riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione.

In precedenza infatti il TAR del Lazio, accogliendo la tesi sostenuta dall’Amministrazione, aveva negato il valore abilitante del percorso di studi post-universitario conseguito dai cittadini italiani in Romania. 

Avverso le predette sentenze lo Studio Legale Naso & Partners ha tempestivamente presentato diversi ricorsi in appello al Consiglio di Stato ed il predetto Collegio ha integralmente accolto tali ricorsi con la seguente motivazione: “l’argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. Corte giustizia UE n. 675 del 2018); pertanto, una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in uno stato europeo, non può negarsi il riconoscimento dell’operatività in Italia, altro paese Ue, per il supposto mancato riconoscimento da parte dello Stato estero del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia;”.

Il predetto Collegio ha precisato inoltre chel’ipotetico errore dell’autorità estera sul punto non può costituire ragione e vincolo per la decisione amministrativa italiana. Piuttosto, le autorità nazionali sono chiamate a valutare la congruità delle formazioni conseguite all’estero, nei termini chiariti dalla giurisprudenza europea”. 

Le predette sentenze del Consiglio di Stato hanno pertanto smentito in radice la tesi sostenuta dal Ministero dell’Istruzione che, in virtù della precedente Nota ministeriale 5636 del 2.04.2019, aveva sorprendentemente affermato che i titoli conseguiti in Romania dai cittadini italiani al termine dei percorsi di studio denominati “Programului de studii psichopedagogice, Nivelul I e Nivelul II” non avrebbero soddisfatto i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche.

Secondo gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia, tali recenti pronunce del Consiglio di Stato confermano invece la validità delle argomentazioni da sempre sostenute dallo Studio Legale Naso & Partners, ovvero che il percorso di studi seguito dai cittadini italiani in Romania risulta essere pienamente abilitante all’insegnamento e pertanto deve essere riconosciuto in Italia dal Ministero dell’Istruzione

 

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