Ha diritto al trasferimento il Dirigente Scolastico per l’assistenza al familiare disabile.
Con l’ordinanza n. 2347/2020 del 08.10.2020 il Tribunale di Pesaro in composizione collegiale ha accolto il ricorso di un Dirigente Scolastico, che domandava l’accertamento del suo diritto al trasferimento per assistere il familiare disabile in deroga al vincolo triennale.
Il riconoscimento in favore dei Dirigenti del diritto di essere trasferiti al fine di assistere un familiare e/o affine in condizione di handicap trova conforto nell’art. 9 comma 3 del C.C.N.L. dell’Area V – Dirigenza Scolastica, che consente la mobilità in casi di “particolare rilevanza previsti da norme speciali”, ivi compresa l’ipotesi contemplata dalla normativa speciale di cui alla legge n. 104/92.
Tale principio, evidenza l’Avvocato Domenico Naso che ha difeso le ragioni della ricorrente, si fonda sulla corretta applicazione della legge n. 104/92, sulla base del “diritto del genitore o del familiare lavoratore che assiste con continuità un portatore di handicap di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio disciplinato dall’art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992”.
Il Tribunale di Pesaro, sulla base dell’orientamento della Corte di Cassazione, ha “ribadito l’esigenza di addossare al datore di lavoro l’onere di dimostrare l’impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni”, condizione che nel caso di specie non è stata provata dall’Amministrazione.
La decisione è di notevole importanza in quanto ha consolidato un orientamento ormai univoco nel senso di riconoscere il pieno diritto dei Dirigenti Scolastici di ottenere il trasferimento ai sensi dell’art. 9 comma 3 del CCNL di settore a tutela delle “esigenze di protezione del soggetto affetto da handicap” di cui alla legge n. 104/92