IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA IL MIUR: NELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER LA MOBILITA’ PROFESSIONALE ALL’ESTERO VA VALUTANTO ANCHE IL SERVIZIO PRE-RUOLO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. il docente, assistito e difeso dall’Avvocato Domenico Naso della Uil Scuola, si rivolgeva al Tribunale del Lavoro di Roma avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di selezione per la mobilità professionale all’estero in quanto, a dire del MIUR, il servizio pre – ruolo non poteva essere valutato per il raggiungimento del punteggio minimo previsto per accedere alla procedura di selezione.
Il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro ha stabilito che:
“L’omessa valutazione del periodo di servizio prestato il posizione di pre-ruolo appare illegittima, stante il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine sancito dalla clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, e l’assenza di specifiche deroghe previste dal bando che, solo all’art. 3 (nei requisiti di ammissione alla selezione) fa riferimento al servizio di ruolo (“servizio effettivo, dopo il periodo di prova”) e non già nell’ambito della valutazione dei titoli di servizio.
Ne segue l’illegittimità dell’esclusione del ricorrente che, risultando primo nella graduatoria relativa alla classe di Sostegno 02S, avrò diritto ad essere destinato all’estero.
P.Q.M.
Ordina all’amministrazione il reinserimento del ricorrente nella graduatoria di cui al DD 2021 del 20.12.2018, con l’attribuzione del punteggio complessivo di 66 nella graduatoria relativa alla classe di Sostegno 02S e, conseguentemente di adottare i provvedimenti utili ai fini della conclusione della procedura selettiva de qua”
Ora il MIUR dovrà rivalutare tutte le graduatoria per la destinazione all’estero e ripristinare la situazione di oggettiva legalità.