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ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO CONSEGUITA IN SPAGNA: IL CONSIGLIO DI STATO ANNULLA CON SENTENZA IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL’ISTANZA PER LA CLASSE DI CONCORSO A-28 (MATEMATICA E SCIENZE)

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Il Consiglio di Stato ha recentemente emesso la sentenza del 3 giugno 2021 con la quale ha annullato, in quanto illegittimo, il provvedimento di rigetto emesso dal Ministero dell’Istruzione relativo al riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Spagna da una docente italiana per la classe di concorso A-28 (Matematica e Scienze) 

In precedenza, tale docente aveva ricevuto dal Ministero dell’Istruzione il preavviso di rigetto ed il successivo diniego al riconoscimento in Italia per la suddetta classe di concorso.

In particolare l’Amministrazione aveva erroneamente ritenuto che il campo di abilitazione “Scienze biologiche e affini” (Ciencias Biologicas y Afines), abilitasse ad insegnare in Spagna unicamente “Biologia”, escludendo così il riconoscimento in Italia per la classe di concorso richiesta dall’istante, comprendente, oltre alle Scienze, anche Matematica.

La predetta docente, ritenendo ingiusto tale provvedimento, il quale avrebbe altresì determinato la sua esclusione dal concorso scuola 2018, ha presentato ricorso presso il TAR del Lazio e, a seguito di sentenza negativa, si è rivolta allo Studio Legale Naso & Partners al fine di tutelare i propri diritti.

Gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia hanno così impugnato la suddetta sentenza del TAR Lazio proponendo appello al Consiglio di Stato, sottolineando che nell’ordinamento giuridico spagnolo un laureato del settore “Scienze biologiche e affini” ha diritto ad insegnare più di una materia scientifica, ivi comprese quelle riconducibili al cd. ambito di “Matematica e scienze”.

Inoltre la difesa della predetta docente ha evidenziato che “nell’ordinamento giuridico spagnolo non esiste un insegnamento chiamato “Ciencias biologicas y Afines”, essendo questo semplicemente uno dei macro-settori disciplinari per il riconoscimento del livello accademico dello studente straniero che intende proseguire la propria formazione in Spagna

Con la sentenza del 3 giugno 2021 la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha così finalmente accolto l’appello proposto dallo Studio Legale Naso & Partners con la seguente motivazione: “L’amministrazione si è limitata ad affermare che i suddetti rilievi non sono utili a modificare l’esito finale della decisione assunta mentre avrebbe dovuto prendere espressa posizione in ordine alle deduzioni della parte e spiegare le ragioni per le quali non sono state ritenute conducenti ai fini della determinazione conclusiva del procedimento.

Il provvedimento impugnato deve ritenersi, pertanto, illegittimo per invalidità derivata perché sono state violate le regole del contraddittorio e l’obbligo di motivazione”.

Tale nuova pronuncia del Consiglio di Stato conferma che il Ministero dell’Istruzione è tenuto a riconoscere in Italia le abilitazioni conseguite all’estero, con l’eventuale richiesta di misure compensative, e dunque non può respingere – in via arbitraria e senza adeguata motivazione – tali istanze né tantomeno proporre il riconoscimento di altre classi di concorso in alternativa a quelle richieste dagli istanti. 

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