Il TAR del Lazio, con la recente Sentenza del 9 dicembre 2021, ha stabilito l’illegittimità del provvedimento di rigetto al riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Spagna da un docente che aveva svolto il periodo di tirocinio in Italia.
In precedenza un docente, dopo essersi laureato in Italia, aveva frequentato il Master en profesorado presso un’Università di Madrid al fine di conseguire il titolo di abilitazione all’insegnamento. Inoltre il predetto docente, su espressa autorizzazione dell’Università spagnola, aveva poi svolto il periodo di tirocinio – cd. “Practicum” – presso una scuola superiore italiana.
Pur tuttavia il suddetto docente aveva poi ricevuto dal Ministero dell’Istruzione il provvedimento di rigetto alla sua domanda di riconoscimento, in quanto l’Amministrazione non aveva riconosciuto la validità, secondo un’erronea interpretazione della normativa spagnola, di tale periodo di tirocinio svolto in Italia.
Gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia, a cui il predetto docente si era rivolto a tutela dei suoi diritti, ritenendo tale richiesta dell’Amministrazione assolutamente illegittima, hanno presentato ricorso al TAR del Lazio avverso il suddetto provvedimento di rigetto emesso dal Ministero dell’Istruzione.
Con la sentenza del 9 dicembre 2021, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso con la seguente motivazione: “l’istruttoria svolta dall’Amministrazione risulta essere inadeguata, non essendo stata valutata la congruità del percorso formativo, nonché dell’esperienza maturata ai fini del conseguimento della qualificazione professionale attestata dal titolo estero rispetto alla qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione di docente”.
In particolare il Giudice amministrativo ha precisato che “in base al regime c.d. generale, di cui alla richiamata Direttiva e attuato in Italia con le disposizioni di cui al capo II, titolo III, del D.lgs. n. 206del 2007, lo Stato membro ospitante che regolamenti una professione è obbligato a tenere conto delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro e verificare se esse corrispondano a quelle che esso richiede per l’esercizio della professione”.
In conclusione il TAR del Lazio ha precisato che il Ministero dell’Istruzione: “a fronte della sussistenza in capo al ricorrente del titolo di abilitazione all’insegnamento (conseguito in Spagna), avrebbe dovuto valutare la congruenza formativa del titolo, ai sensi della Direttiva comunitaria 2005/36/CE, non potendo, al contrario, genericamente negare il riconoscimento sulla base di una asserita invalidità giuridica di un segmento formativo appartenente al percorso di studi svolto all’estero che, si ribadisce, è stato ritenuto conforme dalla competente Autorità straniera mediante il rilascio della prescritta Acreditacion”.
Secondo gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia tale nuova sentenza del TAR Lazio rappresenta un’importante pronuncia favorevole per tutti i docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento in Spagna.
In particolare il Ministero dell’Istruzione, una volta ricevuto il certificato denominato “Acreditación”, il quale attesta l’avvenuto conseguimento del titolo di abilitazione in Spagna, non potrà più negare tale riconoscimento in Italia sostenendo l’invalidità giuridica di un segmento formativo relativo al periodo di tirocinio svolto in Italia.
A questo punto il Ministero dell’Istruzione, secondo quanto stabilito dalla recente Sentenza del TAR Lazio, dovrà necessariamente provvedere a riesaminare la domanda presentata dal ricorrente all’Amministrazione ed eventualmente potrà soltanto richiedere al docente l’espletamento di alcune misure compensative prima di procedere a tale riconoscimento.