IMPORTANTE SENTENZA FAVOREVOLE PER IL PERSONALE DOCENTE DESTINATO ALL’ESTERO: LA CORTE COSTITUZIONALE ACCOGLIE LA TESI SOSTENUTA DALLO STUDIO LEGALE NASO & PARTNERS E DICHIARA L’ILLEGITTIMA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 1-BIS DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138, CONVERTITO NELLA LEGGE 14 SETTEMBRE 2011, N. 148
La Corte Costituzionale con la recente sentenza n 145 del 13.06.2022 ha integralmente accolto la tesi sostenuta dallo Studio Legale Naso & Partners, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148 per violazione degli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU.
In precedenza alcuni docenti avevano presentato ricorso al Giudice del lavoro al fine di richiedere una pronuncia di accertamento del loro diritto a percepire, durante il periodo di servizio all’estero, l’indennità di amministrazione unitamente all’indennità di servizio estero prevista dall’art. 170 del DPR n. 18/67, con conseguente richiesta di condanna del MAECI (già Ministero degli Affari Esteri – MAE) al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di amministrazione durante il periodo di servizio all’estero.
In particolare i predetti docenti, contestavano l’illegittimità della mancata corresponsione dell’indennità di amministrazione prevista dall’art. 33 CCNL Ministeri 1998/2001 (e prima ancora dell’art. 34, comma 2, lett. a) CCNL Ministeri 1994/1997 nei periodi di servizio all’estero) sulla base della non cumulabilità di tale emolumento con l’indennità di servizio estero prevista dall’art. 170 DPR 18/1967.
Successivamente, a seguito della sentenza negativa della Corte d’Appello di Roma, i predetti docenti presentavano ricorso in Cassazione, assistiti e difesi Studio Legale Naso & Partners, chiedendo altresì alla Corte di Cassazione di sollevare la questione di legittimità costituzionale del sopraggiunto art. 1-bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148, che aveva vietavo la corresponsione dell’indennità di amministrazione durante il servizio all’estero, modificando la precedente dettata dall’art. 170 del d.P.R. n. 18 del 1967.
Con Ordinanza Interlocutoria n. 27174 del 27.11.2020 la Corte di Cassazione dichiarava “rilevante e non manifestamente infondata” la predetta questione di legittimità costituzionale.
Nel successivo giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale si sono pertanto costituiti i predetti docenti al fine di richiedere l’integrale accoglimento della predetta questione di legittimità costituzionale nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che invece ha sostenuto la presunta inammissibilità ed infondatezza nel merito di tale richiesta.
A seguito dell’udienza di discussione del 10 maggio 2022 la Corte Costituzionale ha successivamente emesso la sentenza n 145 del 13.06.2022, accogliendo integralmente la tesi sostenuta dagli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia.
In tale recente pronuncia la Corte Costituzionale ha precisato che l’efficacia retroattiva della legge doveva trovare adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», così come chiarito dalla Corte EDU in plurime occasioni.
In particolare, nel caso in oggetto, il Giudice delle Leggi ha precisato che “i soli motivi finanziari, volti a contenere la spesa pubblica o a reperire risorse per far fronte a esigenze eccezionali, non bastano a giustificare un intervento legislativo destinato a ripercuotersi sui giudizi in corso (sentenze n. 174 e n. 108 del 2019, e n. 170 del 2013)”.
Inoltre la Corte Costituzionale ha sottolineato che “Le leggi retroattive o di interpretazione autentica che intervengono in pendenza di giudizi di cui lo Stato è parte, in modo tale da influenzarne l’esito, comportano un’ingerenza nella garanzia del diritto a un processo equo e violano un principio dello stato di diritto garantito dall’art. 6 CEDU”.
Conclusivamente la Corte Costituzionale ha evidenziato, sempre con riguardo alla norma censurata, che “lo scopo dichiarato di porre fine al contenzioso «seriale», che aveva visto l’Amministrazione soccombente, non consente di invocare motivi imperativi di interesse generale, non esplicitati nei lavori preparatori e neppure ricavabili dall’esame del quadro normativo”.
Tale recente sentenza della Corte Costituzionale, secondo gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia, assume particolare importanza al fine di consentire il definitivo riconoscimento di tali indennità per il personale scolastico destinato all’estero.