Il Tribunale di Ivrea, con la recente sentenza del 30 giugno 2022, ha accolto il ricorso proposto dallo Studio Legale Naso & Partners, stabilendo l’assoluta illegittimità del provvedimento di sospensione dal servizio emesso nei confronti di una collaboratrice scolastica che non aveva assolto l’obbligo vaccinale di cui al D.L. 44/2021.
In particolare la collaboratrice scolastica, sebbene si trovasse in assenza per malattia, era stata ritenuta inadempiente all’obbligo vaccinale previsto dal D.L. 44/2021 ed alla Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1927 del 17.12.2021, subendo così sia la sospensione dal servizio che dalla retribuzione.
In particolare con la predetta Nota l’Amministrazione scolastica aveva inteso estendere l’obbligo vaccinale a tutto il personale a prescindere dalla condizione di stato (malattia, aspettativa, ecc.) in cui versava al momento il dipendente, assente dal servizio. Nel caso specifico, la lavoratrice era risultata assente per motivi di salute e dunque la mancata vaccinazione non avrebbe potuto costituire per nessuno motivo di pericolo, ovvero di rischio di contagio.
Conseguentemente la stessa lavoratrice si è rivolta allo Studio Legale Naso & Partners al fine di tutelare i propri diritti.
A seguito dell’udienza del 30.06.2022 il Tribunale di Ivrea ha accolto il ricorso, sottolineando che la sospensione dal servizio, nell’ottica del legislatore, “non è una misura punitiva; la stessa, invece, risponde all’esigenza di allontanare dall’ambiente di lavoro il soggetto che, in quanto non vaccinato, viene considerato un fattore di rischio per la sicurezza di colleghi e studenti”.
Il suddetto Tribunale ha altresì precisato che “il lavoratore in congedo per malattia non entra in contatto né con colleghi né con gli studenti e, dunque, non può rappresentare alcun rischio per la sicurezza dei luoghi di lavoro”.
Conseguentemente il Tribunale di Ivrea, accogliendo integralmente la tesi di parte ricorrente, ha stabilito che la sospensione dal servizio di un lavoratore non vaccinato in congedo per malattia: “si configura come una decisione o del tutto irragionevole – in quanto finalizzata a contrastare un rischio inesistente – o meramente punitiva – in quanto finalizzata a stigmatizzare la scelta del lavoratore di non vaccinarsi”.
In entrambi i casi, sempre secondo il Tribunale di Ivrea, “il provvedimento sarebbe illegittimo: nel primo caso in quanto non si può privare un lavoratore dei diritti allo stesso riconosciuti dalla legge senza un motivo; nel secondo in quanto si concretizzerebbe un’evidente eterogenesi dei fini trasformando una disposizione di tutela della salute in una norma meramente sanzionatoria”.
Conclusivamente il Tribunale di Ivrea ha condannato l’Amministrazione scolastica a rifondere il danno sofferto dalla collaboratrice scolastica mediante la corresponsione di tutte le somme non percepite da detta lavoratrice in virtù di tale illegittima sospensione dal servizio.