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RICONOSCIUTA DAL TAR DEL LAZIO L’ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI DEL CONCORSO ORDINARIO DOCENTI: DIRITTO DEI CANDIDATI A VEDERSI ATTRIBUITO L’ULTERIORE PUNTEGGIO SPETTANTE PER I QUESITI ILLEGITTIMAMENTE NON VALUTATI DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

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Il T.A.R. del Lazio – sede di Roma, Sezione III Bis, con le sentenze n. 6872/2023,
6932/2023 e n. 8037/2023, ha accolto i ricorsi patrocinati dall’Avv. Domenico Naso e
dall’Avv. Francesca Virga a difesa di tre candidate al concorso ordinario docenti per la
classe di concorso “A022 – Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I grado”,
le quali lamentavano l’erroneità di alcuni dei quesiti formulati dalla Commissione nominata
dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per lo svolgimento della prova scritta.


In particolare, le candidate ottenevano il punteggio pari a 68,00/100 e non venivano
ammesse alla successiva prova orale per soli due punti, relativi alla risposta fornita
correttamente in relazione ad un quesito.
Le docenti rappresentavano al T.A.R. del Lazio che il Ministero dell’Istruzione e del
Merito aveva inserito all’interno dei quesiti risposte che non potevano univocamente
considerarsi come corrette, ma che prevedevano più di una risposta plausibile, in
relazione alle quali chiedevano di vedersi riconosciuto l’ulteriore punteggio loro spettante.
Il T.A.R. del Lazio ha svolto l’istruttoria sulla base delle perizie degli Esperti di settore
che sono state fornite in giudizio, i quali hanno confermato come la formulazione dei
quesiti e dunque le risposte individuate come corrette dal Ministero non fossero
effettivamente conformi alla Letteratura di riferimento.
Per tali motivi il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in accoglimento dei
ricorsi azionati dalle tre candidate al concorso ordinario docenti, ha riconosciuto nello
specifico l’erroneità della formulazione del quesito predisposto dal Ministero dell’Istruzione
e del Merito relativo alla funzione della congiunzione “Ebbene”, in relazione al quale si è
così espresso: <<<[…] i chiarimenti dell’Amministrazione per quanto estremamente
articolati, non appaiono sufficienti a superare le ragioni poste a supporto della correttezza
della risposta dalla ricorrente, avallata non solo dal parere dell’Accademia della Crusca,
ma dallo stesso prof. Serianni il cui manuale è citato dall’Amministrazione e ancora da
quanto testualmente riportato sul Dizionario di italiano “Sabatini- Coletti” in cui si fa
riferimento al “valore” della congiunzione, chiaramente usato come sinonimo di “funzione”

della stessa. A quest’ultimo riguardo le disquisizioni contenute nella relazione
dell’Amministrazione tra differente ruolo della classificazione delle congiunzioni in base
alla “funzione” – come sarebbe stato richiesto dal quesito- o in base al “valore” finiscono
con l’aggiungere solo un elemento di ambiguità del quesito, in cui non è chiarito
previamente cosa debba intendersi per “funzione”. Ne consegue che la censura mossa
dalla ricorrente deve trovare accoglimento nel senso che debba ritenersi corretta anche la
risposta dalla stessa fornita, rimettendo all’Amministrazione l’adozione dei provvedimenti
conseguenti in ordine al superamento da parte della ricorrente della prova scritta>>.
Le richiamate sentenze sono di notevole importanza, in quanto il T.A.R. del Lazio ha
non solo e tanto riconosciuto che lo svolgimento della prova scritta del concorso ordinario
docenti è stata caratterizzata da manifeste irregolarità in sede di predisposizione dei
quesiti, ma ha consentito alle candidate l’accesso alla successiva prova orale della
procedura concorsuale in oggetto, finalizzata alla immissione in ruolo del personale
docente precario, che era stato loro impedito esclusivamente per causa imputabile
all’Amministrazione, la quale ha programmato la prova scritta in aperta violazione di legge.

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