CONGEDO STRAORDINARIO PER DOTTORATO DI RICERCA: IL TRIBUNALE DI ROMA ACCOGLIE IL RICORSO DELLO STUDIO LEGALE NASO & PARTNERS E DICHIARA IL DIRITTO DI UNA RICORRENTE A FRUIRE DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO PER MOTIVI DI STUDIO DI CUI ALL’ART. 2, COMMI 2 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 13 AGOSTO 1984 N. 476
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha recentemente emesso la Sentenza del 28 maggio 2024 con la quale ha integralmente accolto il ricorso proposto dallo Studio Legale Naso & Partners in ordine al riconoscimento del diritto a poter beneficiare del congedo straordinario retribuito ex art. 2 della Legge 476/1984 per poter svolgere un dottorato di ricerca all’estero.
In particolare, una docente di ruolo aveva tempestivamente presentato la domanda di congedo straordinario retribuito ex art. 2 della Legge 476/1984 al fine di poter svolgere il dottorato di ricerca in Spagna, ma aveva poi ricevuto dal proprio Dirigente scolastico il provvedimento di rigetto a tale istanza, il quale risultava peraltro motivato in virtù di un precedente parere che era stato emesso dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
Conseguentemente tale docente ha adito il Tribunale Civile di Roma al fine di impugnare tale illegittimo provvedimento.
All’esito dell’udienza del 28 maggio 2024, il Tribunale di Roma, riconoscendo pienamente valide le argomentazioni proposte dagli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia, ha accolto tale ricorso sulla base di tale motivazione: “Nel richiamato parere il Ministero dell’università, dopo aver richiamato il contenuto della “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l’11 aprile 1997”, cui soggiace il procedimento di riconoscimento dei titoli esteri, a seguito della legge di ratifica italiana n. 148/2002 e del correlato d.P.R. n. 189/2009, normativa che lo Stato italiano applica alla valutazione dei titoli esteri di formazione superiore, unitamente all’art. 74 del d.P.R. n. 382/1980 per le cd equipollenze strictu sensu dei dottorati esteri”, ha evidenziato:
che “Coerentemente con il dettato normativo, si comprende come ciò che viene richiesto, per il riconoscimento del titolo, è una valutazione successiva, ex post, sulle conoscenze, competenze e abilità acquisite (nonché, per i dottorati, significativi apporti alla ricerca scientifica) da colui che chiede l’equipollenza del titolo”;
che “La valutazione ex ante di equipollenza (ed anche di equivalenza) di un dottorato, del quale, invece, non si possano apprezzare elementi di accresciuta competenza di alcun tipo, vista l’assenza di qualsiasi attività formativa condotta positivamente e di contributi scientifici realizzati, resta una totale contraddizione in termini, potendosi tutt’al più stabilire il solo ciclo di appartenenza degli studi secondo lo schema dei due cicli della formazione introdotti dal cd “processo di Bologna” ai quali successivamente si è aggiunto il terzo ciclo”;
che “Il parere richiesto non può, di conseguenza, essere reso, posto che, ai sensi della Convenzione sopra citata, il riconoscimento effettivo del titolo estero, con il rilascio del titolo italiano”
Conseguentemente il Tribunale di Roma ha sottolineato che “dopo l’adozione del parere in questione e del provvedimento di rigetto del dirigente scolastico, la ricorrente ha ottenuto il riconoscimento del titolo di studio spagnolo in co-tutela con l’Università degli Sudi di Firenze, grazie all’accordo del 1.2.2024”.
Ebbene il Tribunale di Roma ha dunque accolto il predetto ricorso rilevando che tale accordo tra l’Università spagnola e quella italiana avesse determinato “un reciproco riconoscimento ex ante del dottorato scelto” e dunque “si è verificato uno dei presupposti, richiamati nel citato parere, che consentono la valutazione ex ante positiva del riconoscimento in Italia del dottorato da conseguire all’estero, sicché, in assenza di ulteriori elementi ostativi,”.
In conclusione, il Tribunale di Roma ha dunque pienamente riconosciuto “il diritto della ricorrente a fruire del congedo straordinario retribuito per motivi di studio di cui all’art. 2, commi 2 e seguenti, della legge 13 agosto 1984 n. 476, e successive modificazioni, per il periodo indicato in domanda e nel limite massimo di anni 3”.