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CONDANNATO IL MIM A CORRISPONDERE LA 1’ E LA 2’ POSIZIONE ECONOMICA A FAVORE DEL PERSONALE ATA

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La corte di Appello di Milano condanna il MIM al pagamento della prima e seconda posizione economica a favore del personale ATA affermando un principio di diritto fondamentale:

“l’incapienza dei necessari stanziamenti economici, è circostanza irrilevante, a fronte dell’univoca previsione contrattuale collettiva, in presenza dei presupposti dalla stessa stabiliti per il riconoscimento del diritto oggetto di causa”.

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Né all’azione proposta dalla ricorrente può fondatamente opporsi il blocco degli aumenti, introdotto dall’art. 9, comma 21 del 78/2010, secondo cui “per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’art.8, comma 14”.

 

Con l’ulteriore precisazione – contenuta nell’ultimo periodo della citata disposizione – che “per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”. Il blocco stabilito dalla norma in esame ha, infatti, avuto ad oggetto le progressioni disposte “per gli anni 2011, 2012 e 2013” e non può – pertanto – estendersi agli avanzamenti precedentemente attribuiti, come quello conseguito dall’appellante nel 2009 e, conseguentemente, già entrato a far parte del suo patrimonio all’epoca dell’entrata in vigore della disposizione in esame.

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