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CONDANNATO IL MIM A PAGARE LE FERIE NON GODUTE DAL PERSONALE DELLA SCUOLA

Il Tribunale di Roma, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Domenico Naso, condanna il Ministero al pagamento delle ferie non godute dal docente.

Afferma che” resta, pertanto, stabilito il principio di responsabilizzazione del dirigente / datore di lavoro che dovrà annualmente mettere in condizione i dipendenti di usufruire delle ferie, ad esempio predisponendo un adeguato piano ferie. Nella fattispecie l’Amministrazione non ha fornito tale prova in relazione agli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 in relazione ai quali è stato richiesto dalla ricorrente il pagamento delle ferie non godute”.

Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento delle ferie non godute per gli anni 2020- 2021 e 2021- 2022 e condanna il Ministero convenuto al pagamento di complessivi 53,34 giorni di ferie in favore della ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.

 

“ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta”.

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