Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, con Ordinanza cautelare n. 2828/2025 del 31.07.2025, ha accolto l’istanza cautelare formulata dall’Avv. Domenico Naso e dell’avvocato Francesca Virga nell’interesse di un candidato al concorso per Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Lombardia.
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Il candidato, in sede di svolgimento della prova scritta, subiva un grave malfunzionamento informatico del dispositivo messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che aveva reso illeggibile parte della traccia e del testo della prova, impedendogli di completare correttamente l’elaborato, con conseguente mancato superamento della prova.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare promossa dal ricorrente, riconoscendo la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora tenuto conto, avuto riguardo al primo elemento, del dato incontestato del malfunzionamento informatico del pc messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per lo svolgimento della prova.
Con riferimento al periculum in mora, il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente il requisito della gravità e dell’urgenza, considerato che <<[…] occorre consentire anche alla parte appellante di ripetere la suddetta prova, che è stata indubitabilmente viziata dal ricordato cattivo funzionamento dell’apparato, mediante la sollecita fissazione di un’apposita sessione nel corso della quale costei potrà nuovamente, ed integralmente, svolgere l’esame in questione; […]>>.
Nel bilanciamento tra gli interessi in gioco, il Consiglio di Stato ha dunque ritenuto sussistente un pregiudizio grave e irreparabile in capo al candidato, derivante dalla conclusione della procedura concorsuale (come dimostra la recente pubblicazione della graduatoria di merito) e dalla conseguente necessità di assicurare lo svolgimento di una prova scritta in conformità alla legge.
Il ricorrente è stato quindi ammesso a sostenere la prova scritta suppletiva, calendarizzata per la fine del mese di settembre 2025, a tutela del suo diritto a partecipare legittimamente alla procedura selettiva, in condizioni di parità con gli altri candidati.