Contattaci

Seguici

Riconosciuto il diritto alla monetizzazione delle ferie per i docenti con contratto fino al 30 giugno o sino al termine attività didattiche

  • Home
  • Ricorsi Docenti
  • Riconosciuto il diritto alla monetizzazione delle ferie per i docenti con contratto fino al 30 giugno o sino al termine attività didattiche

Il Tribunale di Torre Annunziata, con Sentenza n. 329/2026 pubbl. il 10/02/2026 RG n. 3144/2025, ha accolto il ricorso promosso dallo Studio Legale Naso con gli  Avv.ti Domenico Naso, Cristina Di Vezza e Mikelangelo Di Lella, confermando la tesi sostenuta dalla UIL Scuola in materia di ferie non godute per il personale docente precario e riconoscendo al ricorrente una somma pari ad €. 5246,17

ferie scuola ricorso

La pronuncia segue quella del Tribunale di Napoli, che con Sentenza n. 4686/2025 pubbl. il 12/06/2015, aveva già accolto il ricorso promosso dagli Avvocati, in materia di ferie non godute per il personale docente precario e riconoscendo al ricorrente una somma pari ad € 4.206,03.

Il Giudice ha stabilito che tutti i docenti che abbiano stipulato contratti di lavoro con il Ministero dell’Istruzione e del Merito fino al 30 giugno hanno diritto ad agire in giudizio per ottenere la monetizzazione delle ferie maturate e non fruite nel corso del rapporto di lavoro.

La decisione si inserisce nel solco della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui grava sul Dirigente Scolastico uno specifico obbligo informativo nei confronti del lavoratore. In particolare, il Dirigente deve:

Invitare formalmente e in modo puntuale il docente a fruire delle ferie maturate e non godute;

Informarlo espressamente che la mancata fruizione comporterà la perdita delle ferie alla cessazione del rapporto di lavoro.

In assenza di tale duplice avviso formale, il docente a tempo determinato conserva il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Tale diritto, come chiarito dai Tribunali di Napoli e Torre Annunziata, si prescrive in dieci anni dalla stipula del contratto a termine.

Il Giudice ha inoltre richiamato i principi del diritto dell’Unione Europea, secondo cui il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio fondamentale del diritto sociale europeo e include il diritto a un’indennità finanziaria per le ferie non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La normativa nazionale, pertanto, non può escludere il pagamento di tale indennità quando il lavoratore non sia stato posto nelle condizioni di fruire delle ferie spettanti.

Accogliendo integralmente le tesi della Federazione UIL Scuola Rua, i Tribunali di Napoli e Torre Annunziata hanno dichiarato l’illegittimità della condotta del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che non ha mai corrisposto l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute a una docente per tutti gli anni di servizio svolti con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno.

Commenta:

css.php