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SCUOLA ITALIANA ALL’ESTERO: CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO DEGLI EFFETTI

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SCUOLA ITALIANA ALL’ESTERO: IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA IL MAECI A PAGARE IL CONTRIBUTO PER IL TRASPORTO DEGLI EFFETTI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO IN SERVIZIO ALL’ESTERO.
Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Savignano, con una recentissima sentenza del 10.03.2026, ha riconosciuto il diritto del personale dipendente del Ministero
dell’Istruzione e del Merito in servizio presso istituzioni scolastiche italiane all’estero a percepire il contributo per il trasporto degli effetti personali previsto dall’art. 199 del D.P.R. n. 18/1967.
I ricorrenti, patrocinati dall’Avv. Domenico Naso, e dall’Avvocato Francesca Virga si erano visti negare dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale l’erogazione del contributo, con la motivazione che il trasloco non riguardava mobili ma prevalentemente effetti personali.
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Il Tribunale di Roma, richiamando l’art. 199 del D.P.R. n. 18/1967, ha invece chiarito che la normativa non limita il beneficio al solo trasporto di mobilio, in quanto il contributo ha la finalità di
consentire al dipendente di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti personali, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie. Nella disposizione in questione non è dunque in alcun modo limitato il riconoscimento del contributo in esame al solo trasporto di mobilio, essendo piuttosto riconnessa l’erogazione del contributo al trasporto di effetti personali,
tra cui bagaglio, mobili e masserizie.
Nella disposizione, pertanto, non è in alcun modo previsto che il riconoscimento del contributo sia subordinato esclusivamente al trasporto di mobilio, essendo piuttosto collegato al trasferimento degli effetti personali del dipendente. Ne consegue che anche il trasporto di beni personali e complementi di arredo rientra nella nozione di “effetti” rilevanti ai fini del riconoscimento dell’indennità.
Per tali ragioni il Giudice ha accertato il diritto dei lavoratori ad ottenere la corresponsione del contributo e ha condannato il MAECI alla maggiorazione dell’indennità di servizio all’estero prevista dalla legge, oltre interessi e spese di lite. La decisione del Tribunale di Roma è di notevole rilevanza in quanto chiarisce l’ambito di applicazione dell’art. 199 del D.P.R. n. 18/1967 e ribadisce il diritto del personale in servizio all’estero a percepire il contributo per il trasporto degli effetti personali.

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