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ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO CONSEGUITA IN ROMANIA: DISCUSSA L’UDIENZA DINANZI ALL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO

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Il 16 novembre 2022 è stata discussa dinanzi all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato l’udienza relativa al riconoscimento in Italia delle abilitazioni all’insegnamento conseguite in Romania.

In proposito si rammenta che con la precedente Ordinanza n. 4807 del 13.06.2022, la Settima Sezione del Consiglio di Stato aveva richiesto al massimo Consesso della Giustizia amministrativa di risolvere la seguente questione di diritto: 

Se, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, sul riconoscimento delle qualifiche professionali (recepita nell’Ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007) e in particolare ai fini dell’accesso in Italia alla professione regolamentata di insegnante nelle scuole primaria e secondaria, sia necessario riconoscere in modo sostanzialmente automatico in Italia un percorso di formazione seguito da un cittadino dell’UE (nel caso in esame, italiano) presso altro Paese membro dell’UE (nel caso in esame, in Romania), soltanto previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione ivi ricevuta (e fatta salva la possibilità per le Autorità italiane di disporre a tal fine specifiche misure compensative).

In particolare, se tale riconoscimento sia doveroso (o anche solo possibile) laddove:

– nel Paese membro di origine (i.e.: nel Paese in cui il percorso di formazione si è svolto – nel caso in esame, in Romania -) il completamento di tale percorso formativo non assume di per sé carattere abilitante ai fini dell’accesso all’insegnamento, ma presuppone altresì in via necessaria che l’interessato abbia conseguito nel Paese di origine (nel caso in esame: la Romania) sia studi di istruzione superiore o post-secondaria, sia studi universitari;

– all’esito di tale percorso di formazione le Autorità del Paese di origine (nel caso in esame: la Romania) non abbiano rilasciato un attestato di competenza o un titolo di formazione ai sensi dell’articolo 13, par. 1 della Direttiva 2005/36/CE”.

Lo Studio Legale Naso & Partners si è pertanto costituito in tale giudizio al fine di tutelare i diritti di numerosi docenti che avevano conseguito i predetti titoli di abilitazione in Romania.

In tale occasione è stato altresì sottolineato che il certificato “Adeverinta” rilasciato ai cittadini italiani, pur in assenza dell’attestazione della qualifica professionale di insegnante ai sensi della Direttiva 2005/35/CE, recepita nell’Ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206/2007, aveva attestato il puntuale possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento, come peraltro comprovato da molteplici decreti di riconoscimento emessi dal Ministero dell’Istruzione successivamente alla remissione della predetta questione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. 

E’ stato altresì ribadito che la VI Sezione dell’Ecc.mo Consiglio di Stato si era già ripetutamente espressa, anche recentemente, ai fini del favorevole riconoscimento in Italia della qualifica professionale conseguita da numerosi cittadini italiani in Romania (cfr. ex multis sentenze Consiglio di Stato nn.: 343/2022; 7343/2021, 6076/2020, 6161/2020 e 6135/2020) e ritenendo assolutamente illegittima la Nota prot. n. 5636 del 2 aprile 2019, con la quale il Ministero dell’Istruzione aveva disposto che i titoli denominati “Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivel II”, conseguiti dai cittadini italiani in Romania, non soddisfacevano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.

A questo punto il Consiglio di Stato emetterà presumibilmente nei prossimi mesi la sentenza con la quale si esprimerà in ordine alla predetta questione di diritto e che riguarda numerosi cittadini italiani che si trovano tuttora in attesa dell’agognato provvedimento di riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione. 

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