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ABUSO DEI CONTRATTI A TERMINE: CONDANNATO IL MIM AL RISARCIMENTO DEI DANNI

Il Tribunale di Genova, accogliendo il ricorso presentato dall’Ufficio Legale Nazionale della UIL Scuola rappresentata e difesa in giudizio dall’avvocato Domenico Naso, condanna il Ministero al risarcimento del danno per l’abuso utilizzo dei contratti a termine.

Dopo l’apertura della procedura di infrazione da parte della Commissione Europea i Tribunali condannano il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento dei danni per l’eccessivo utilizzo della contrattazione a termine in danno del personale della scuola.

“Il Tribunale di Genova accerta e dichiara l’abusiva reiterazione, da parte del Ministero convenuto, dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il ricorrente per effetto del superamento di 36 mesi di durata complessiva del rapporto di lavoro dagli stessi disciplinato;

-conseguentemente dichiara tenuto e pertanto condanna il Ministero convenuto, in persona del ministro pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente di un’indennità onnicomprensiva nella misura di 10 (dieci) mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi, dalla maturazione al saldo”.

Secondo tale decisione, “nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”.

Dunque, deve disporsi il risarcimento secondo le modalità di cui all’art. 28 d.lgs. n. 81/2015 (in precedenza art. 32 l. n. 183 del 2010), senza necessità di (specifica) prova del danno medesimo da parte del docente: infatti (v. Cass. SS.UU. n. 5072/2016, nonché, conf., Cass., n. 5319/2017 e n. 2018/19454), “nel lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso alla disciplina di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, è finalizzato ad agevolare l’onere probatorio del danno conseguente all’illegittima reiterazione di rapporti a termine”.

Poiché l’illecito si consuma non in relazione ai singoli contratti a termine ma solo dal momento e per effetto della loro successione, il danno presunto deve essere liquidato una sola volta, nel limite minimo e massimo fissato dall’art. 32 l. 183/2010 (ora art. 28 d.lgs. n. 81/2015). Il numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti rileva ai fini della liquidazione per il profilo della gravità della violazione (v. Cass., ord. n. 31174/2018).

Deve altresì rammentarsi che, nella materia de qua, “l’abusiva reiterazione di contratti a termine con il medesimo lavoratore produce una situazione di incertezza sulla stabilità occupazionale, definito danno c.d. da precarizzazione, che lede la dignità della persona, quale diritto inviolabile, di cui è proiezione anche il diritto al lavoro in quanto tale, riconosciuto nel diritto interno dagli artt. 2 e 4 Cost, e nel diritto eurounitario dagli artt. 1 e 15 della cd. Carta di Nizza” (Cass. ord. n. 10999/2020). Ebbene, nella specie, tenuto conto di quando è avvenuto il superamento del termine triennale e considerato che l’impegno orario per i primi anni è stato limitato, appare equo quantificare l’indennità in 10 mensilità dell’ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR, misura che appare idonea ad assicurare il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza. Tale risarcimento è esaustivo delle pretese poiché il ristoro di un eventuale maggior danno sofferto vi è solo laddove tale maggior danno sia allegato e quindi provato.

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