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Per il Tribunale l’algoritmo che gestisce le GPS non rispetta la normativa. Condannato il ministero al risarcimento del danno giuridico ed economico

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Il funzionamento dell’Algoritmo per gli incarichi da GPS continua ad evidenziare enormi carenze e continui errori anche per l’anno scolastico 22/23.

Nel frattempo, in relazione ai danni provocati per il conferimento degli incarichi di supplenza per l’anno scolastico 2021/2022, interviene la prima sentenza del Tribunale che condanna il Ministero dell’Istruzione al risarcimento dei danni.

La giurisprudenza di merito e amministrativa formatasi sul punto afferma, in maniera oramai consolidata, che l’utilizzo nell’azione amministrativa di un sistema basato sull’algoritmo non è di per sé illegittimo purché siano assicurati:

a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;

b) l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo;

c) la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

Nel caso in esame la ricorrente lamenta che, a causa di un errore addebitabile all’algoritmo di cui l’Amministrazione scolastica non si è avveduta non avendo svolto la dovute verifiche non ha ottenuto il giusto incarico. Accertato l’errore di funzionamento dell’Algoritmo che ha gestito il conferimento degli incarichi da GPS il Ministero convenuto, in persona del Ministro pro-tempore, va condannato a riconoscere alla ricorrente ulteriori punti utili per la sua posizione in graduatoria fino alla concorrenza di 12 punti (ossia la differenza tra il punteggio massimo attribuibile per le supplenze superiori a 166 giorni detratti quelli riconosciuti per gli incarichi di supplenza breve svolti nell’anno scolastico 2021/2022 dalla medesima docente presso l’ITC Emanuela Loi di Nettuno e l’IPSSAR Ugno Tognazzi di Velletri.

Va, altresì, condannato a corrispondere alla ricorrente la somma ottenuta detraendo dall’importo di 15.198,00 euro gli stipendi dalla medesima docente percepiti per l’incarichi di supplenze brevi svolte nell’a.s. 2021/2022 presso l’ITC Emanuela Loi di Nettuno e l’IPSSAR Ugno Tognazzi di Velletri.

Il Giudice, pertanto, definitivamente pronunciando disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione

1. Accerta e dichiara che la docente nell’a.s. 2021/2022 aveva diritto all’assegnazione di un incarico di supplenza annuale (31.08) o fino al termine delle attività didattiche (31.06), per la tipologia di insegnamento ADSS, presso una delle sedi indicate come preferenze nella “informatizzazione nomine supplenze” del 20.08.2021.

2. Per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, ad attribuire alla ricorrente ulteriori punti utili per la sua posizione in graduatoria fino alla concorrenza di 12 punti (ossia la differenza tra il punteggio massimo attribuibile per supplenze superiori a 166 giorni detratti i punti già riconosciuti per gli incarichi di supplenza breve svolti nell’anno scolastico 2021/2022 dalla medesima docente presso l’ITC Emanuela Loi di Nettuno e l’IPSSAR Ugno Tognazzi di Velletri).

3. Condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, a risarcire alla ricorrente il danno patrimoniale subito per l’illegittimamente mancata assegnazione delle supplenze di cui sub 1, da quantificare detraendo dall’importo di € 15.198,00 gli stipendi netti dalla medesima percepiti per gli incarichi di supplenze brevi svolte nell’a.s. 2021/2022 presso l’ITC Emanuela Loi di Nettuno e l’IPSSAR Ugno Tognazzi di Velletri, oltre accessori di legge dalla maturazione al saldo.

4. Condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore, a risarcire alla ricorrente le spese processuali liquidate in complessivi € 1.900,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.

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