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LA CARTA DOCENTI VA RICONOSCIUTA ANCHE A FAVORE DEL PERSONALE PRECARIO

Dopo le numerose sentenze favorevoli ottenute dallo Studio Legale Naso & Partner proseguono le azioni a tutela del personale docente nel periodo di lavoro con i contratti a tempo determinato non ha ricevuto la c.d. “Carta docente”
Difatti, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,l’art.1, comma 121, della legge n.107 del 2015, istituisce la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, Carta meglio conosciuto come “Carta Docente”. 

La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l’acquisto di libri o di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni o di riviste e tutto ciò che è utile all’aggiornamento professionale (es., ingresso musei, mostre ed eventi culturali).
I successivi DPCM del 23.9.2015 e 28.11.2016, prevedono che la Carta docenti è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti in posizioni di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari.

Gli stessi DPCM prevedono anche che la carta non è più fruibile all’atto della cessazione dal servizio e che le somme non spese entro la conclusione dell’anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella carta dell’anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.

Sulla base della riferita normativa il Ministero dell’Istruzione non riconosce il diritto della c.d “Carta Docente” ai docenti con contratto di lavoro a tempo determinato. Tale esclusione è “contestata” però dagli interessati i quali ritengono che la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non può rappresentare motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza.

Anche perché una tale esclusione sarebbe in contrasto con la normativa europea che vieta atti discriminatori.

Ed infatti, la Corte di Giustizia europea (ord. causa C-451/21) afferma che l’indennità di cui alla c.d. Carta Docente” è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello a tempo determinato, e di valorizzarne le competenze professionali.

Lo Studio Legale Naso & Partner prosegue nell’azione di tutela di tutto il personale della Scuola.  


Per ogni informazione basta inviare una mail:   segreteriastudiolegalenaso@gmail.com;  

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