IL TRIBUNALE DI LODI ACCERTA IL DIRITTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ALLA MOBILITÀ INTERREGIONALE NELLA REGIONE PUGLIA, PER ASSISTENZA AL FAMILIARE AFFETTO DA HANDICAP
GRAVE.
Con sentenza n. 521/2025, pubblicata il 10.12.2025, Tribunale di Lodi ha accolto il ricorso promosso da un Dirigente Scolastico immesso in ruolo a decorrere dall’a.s. 2024/2025,
riconoscendone il diritto al trasferimento nella regione Puglia di propria residenza, al fine di prestare assistenza al padre affetto da handicap grave, ai sensi della legge n. 104/1992.
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Il Giudice del Lavoro ha accolto la tesi difensiva dello Studio Legale Naso con gli Avvocati Domenico Naso e Francesca Virga sottolineando l’importanza di garantire ai lavoratori con responsabilità di assistenza a familiari portatori di handicap grave la concreta possibilità di esercitare i diritti previsti dalla Legge 104/1992, conciliando gli obblighi professionali con le esigenze familiari.
Il Tribunale di Lodi ha riconosciuto l’illegittimità della condotta del Ministero dell’Istruzione e del Merito il quale, dinanzi alla domanda di mobilità interregionale presentata dal Dirigente Scolastico, non ha accolto la relativa istanza pur in presenza di tutti i presupposti legittimanti e senza nulla dedurre in merito alle sedi effettivamente disponibili nei ruoli della dirigenza della Puglia.
È stata pertanto censurata la condotta dell’Amministrazione che, pur in presenza di sedi vacanti e disponibili nella regione Puglia – di residenza del Dirigente Scolastico – non ha concesso il trasferimento, non manifestando l’esistenza di alcun fatto impeditivo all’accoglimento dell’istanza.
L’esito favorevole del ricorso ribadisce il principio secondo cui la normativa di cui alla legge n. 104/1992 a tutela dei lavoratori con familiari disabili deve essere applicata concretamente e senza ostacoli, nei confronti del familiare designato come unico referente per la cura della persona portatrice di handicap grave.