Misure a sostegno del lavoro
Il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Cura Italia), recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha disposto la “estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale” (Titolo II, Capo I, artt. 19-22), semplificando le procedure di accesso agli ammortizzatori sociali e ampliando l’ambito soggettivo di applicazione delle misure di sostegno ad altri settori produttivi.
Il citato decreto (art. 19) si occupa, innanzitutto, delle aziende già coperte dalla CIGO e dell’assegno ordinario, quali strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, che intervengono in caso di sospensione, riduzione o cessazione dell’attività lavorativa. Alle altre aziende prive di tutela è concessa la Cassa Integrazione in deroga (art. 22).
- CIGO e assegno ordinario
Il trattamento ordinario di integrazione salariale (D. Lgs. 148/2015), che è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l’attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.
L’assegno ordinario, di importo almeno pari all’integrazione salariale, è la prestazione principale erogata dai Fondi di solidarietà (artt. 26 e seguenti del D. Lgs. 148/2015) la cui istituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Le causali per la concessione dell’assegno da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali sono quelle previste per la concessione della CIGO, nonché quelle richieste per la concessione della CIGS, ossia riorganizzazione aziendale, crisi aziendale (ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa) e contratto di solidarietà.
L’assegno ordinario viene erogato anche dal Fondo di integrazione salariale per i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di 5 dipendenti e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi – nel caso in cui datori di lavoro occupino mediamente più di 15 dipendenti per le stesse causali previste per la CIGO, ad esclusione delle intemperie stagionali, e per la CIGS, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale.
Le principali novità introdotte dal decreto sono le seguenti:
Ambito di applicazione, procedura e durata
- i datori di lavoro che – nel 2020 – sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”;
- non è necessario stipulare l’accordo accordo sindacale ordinariamente previsto; si è esonerati dall’osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale ex art. 14 del D. Lgs. 148/2015 ferma restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta;
- si è dispensati dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni dall’inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa) (artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D. Lgs. 148/2015).
- La richiesta di CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020.
- La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Soggetti beneficiari
- lavoratori dipendenti in forza al 23 febbraio 2020, indipendentemente dalla loro anzianità aziendale. Non è, dunque richiesta l’anzianità aziendale di minimo 90 giorni.
Effetti
- I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario:
- sono esclusi dal conteggio ai fini delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, commi 1 (24 mesi in un quinquennio mobile) e 2 (30 mesi in un quinquennio mobile), e dei limiti previsti dagli articoli 12 (52 settimane in un biennio mobile), 29 commi 3, 30, comma 1 (non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate massime di cui agli articoli 12 e 22), e 39 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
- Inoltre sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.
- Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non si pagano i contributi addizionali (normalmente imposti per la fruizione dei trattamenti dal D. Lgs. n. 148/2015 ex artt. 5; 29, comma 8, secondo periodo; 33, comma 2).
L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, su istanza del datore di lavoro.
Infine, con le stesse modalità, è garantita l’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Va, tuttavia, segnalato che è previsto un limite massimo di spesa monitorato dall’INPS, pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. Qualora da tale monitoraggio emerga che è stato raggiunto – anche in via prospettiva – il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
- Passaggio dalla CIGS alla CIGO
L’art. 20 del decreto legge n.18/2020 contempla il passaggio dalla CIGS alla CIGO con causale “emergenza COVID-19” ex articolo 19 del citato decreto.
Ambito di applicazione e durata
- le aziende che, alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 19 (sopra esaminato) e per un periodo non superiore a 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020;
- Le norme in materia di consultazione sindacale (art. 24) e di procedimento (art. 25) di cui al D. Lgs. n. 148/2015 non si applicano “limitatamente ai termini procedurali”. Per il resto, quindi, dette norme rimangono applicabili.
Effetti
- la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale sospende e sostituisce il trattamento straordinario di integrazione salariale già in corso.
- La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della CIGS precedentemente autorizzata;
- il periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’art. 19 è escluso dal conteggio ai fini delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, commi 1 (24 mesi in un quinquennio mobile) e 2 (30 mesi in un quinquennio mobile), e dei limiti previsti dall’articolo 12 (52 settimane in un biennio mobile) del decreto legislativo n. 148 del 2015.
- Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale non è dovuto il versamento della contribuzione addizionale di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 148/2015.
Soggetti beneficiari
- lavoratori dipendenti in forza al 23 febbraio 2020, indipendentemente dalla loro anzianità aziendale. Non è, dunque richiesta l’anzianità aziendale di minimo 90 giorni.
- I beneficiari possono essere anche i medesimi lavoratori già beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale a totale copertura dell’orario di lavoro.
Va, tuttavia, segnalato che è previsto un limite massimo di spesa monitorato dall’INPS, pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. Qualora da tale monitoraggio emerga che è stato raggiunto – anche in via prospettiva – il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
- Passaggio dall’assegno di solidarietà all’assegno ordinario
L’art. 21 del decreto legge n.18/2020 introduce la possibilità di “passare” dall’assegno di solidarietà all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” ex articolo 19 del citato decreto.
Ambito di applicazione e durata
- i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione di assegno ordinario, ai sensi dell’art. 19 (sopra esaminato) e per un periodo non superiore a 9 settimane, e comunque entro il mese di agosto 2020.
Effetti
- la concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso;
- I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario sono esclusi dal conteggio ai fini delle durate massime complessive previste dall’articolo 4, commi 1 (24 mesi in un quinquennio mobile) e 2 (30 mesi in un quinquennio mobile), e dei limiti previsti dall’art. 29 commi 3 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015.
- Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale non è dovuto il versamento della contribuzione addizionale di cui all’art. 29, comma 8, 2° periodo, del Decreto Legislativo n. 148/2015.
Soggetti beneficiari
- lavoratori dipendenti in forza al 23 febbraio 2020, indipendentemente dalla loro anzianità aziendale, ed anche se già beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
Va, tuttavia, segnalato che è previsto un limite massimo di spesa monitorato dall’INPS, pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020. Qualora da tale monitoraggio emerga che è stato raggiunto – anche in via prospettiva – il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
- CIG in deroga
Ambito di applicazione
- possono chiedere la Cassa integrazione in deroga tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CIGS, FIS). In sostanza, il trattamento viene concesso anche alle aziende con 1 solo dipendente.
- Sono esclusi i datori di lavoro domestico.
Procedura
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- le Regioni e Province autonome devono stipulare preventivamente un accordo quadro che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, nel quale vengono individuate le priorità di intervento in sede territoriale.
- L’accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.
I trattamenti di Cassa Integrazione in deroga:
- possono essere chiesti alla Regione e alle Province autonome per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a 9 settimane;
- sono concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione, unitamente alla lista dei beneficiari;
- sono riconosciuti nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti in forza a tale data.
Spetta all’INPS erogare le prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto.
Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.
Si ricorda che per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l’impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.
L’art. 22 del Decreto fa salve le previsioni di cui agli articoli 15 e 17 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 relative rispettivamente alla Cassa integrazione in deroga nella zona rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) e nella zona gialla (regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna).
L’INPS:
- con il Messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020, che riporta la sintesi operativa per la CIG in deroga, fornisce una prima sintetica illustrazione relativa alle prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza COVID-19, precisando che le istruzioni operative e procedurali in merito all’applicazione dei suddetti benefici saranno fornite con la relativa circolare illustrativa, che sarà pubblicata a seguito del parere favorevole del Ministero vigilante.
- Con il Messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020 l’INPS ” – in attesa della circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative – fornisce ulteriori indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.