A.S. 23/24 ANCORA GRAVI ERRORI DELL’ALGORITMO GPS:
AL VIA IL RICORSO AL TRIBUNALE DEL LAVORO PER RICHIEDERE LA CORRETTA ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI SUPPLENZA IN VIRTU’ DEL PUNTEGGIO INDICATO NELLE G.P.S. E LA CONDANNA DEL M.I.M. AL RISARCIMENTO DEI DANNI
In questi ultimi giorni numerosi docenti hanno purtroppo dovuto riscontrare di essere stati esclusi dalle procedure di assegnazioni di supplenze da G.P.S., sebbene i medesimi docenti risultino tuttora in posizione utile per l’attribuzione di tale incarico annuale.
In particolare l’algoritmo predisposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel caso in cui i docenti interessati – nel turno di nomina precedente – non abbiano ricevuto l’incarico per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata, ha erroneamente considerato tali docenti rinunciatari, escludendoli così anche dai successivi turni di nomina.
Conseguentemente tali docenti, pur trovandosi in una migliore posizione in graduatoria rispetto agli altri aspiranti, sono stati arbitrariamente esclusi per il presente anno scolastico dall’attribuzione di tutti gli incarichi di supplenza, con gravissime conseguenze economiche e professionali per i medesimi.
Tale esclusione è già stata riconosciuta illegittima da molteplici Tribunali nazionali che hanno accolto i numerosi ricorsi proposti dallo Studio Legale accertando: “l’illegittimo comportamento dell’Amministrazione e il malfunzionamento dell’algoritmo”.
In particolare, il Tribunale di Roma ha rilevato che l’Algoritmo predisposto dall’Amministrazione: “ha assegnato le supplenze a docenti con un punteggio inferiore rispetto quello della ricorrente presso delle sedi indicate dalla medesima tra quelle di preferenza.
Difatti, l’algoritmo, dopo il primo turno di nomina ha considerato la ricorrente come rinunciataria, estromettendola così dalla possibilità di ottenere il conferimento di un incarico di supplenza nei successivi turni di nomina”.
Tale modalità di attribuzione delle supplenze è stata pertanto ritenuta illegittima dal predetto Tribunale: “è palese la violazione della stessa da parte del Ministero che, attribuendo incarichi di supplenza a docenti collocati in posizioni inferiori rispetto al ricorrente, non ha tenuto in considerazione né il maggior punteggio né la collocazione in prima fascia, dal momento che è stato “scavalcato” anche da docenti collocati in II° fascia.
Ed invero, la corretta applicazione della disposizione in questione avrebbe fatto sì che le sedi resesi disponibili al secondo turno di convocazione, avrebbero dovuto essere attribuite agli aspiranti, collocati più in alto in graduatoria, che nei turni precedenti non erano stati destinatari di proposte di assunzione, tra cui il ricorrente” (Trib. Roma Sentenza n. 628/2023).
Lo Studio Legale Naso & Partners avvia pertanto le adesioni al ricorso individuale che verrà presentato per ciascun docente presso il Tribunale del Lavoro competente.
Con il predetto ricorso verrà richiesto al Giudice del Lavoro di ordinare all’Amministrazione di procedere alla sollecita individuazione di ciascun docente, in virtù del punteggio presente nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, ai fini della stipulazione del contratto di lavoro a tempo determinato.
Verrà inoltre richiesto al Tribunale del Lavoro di condannare l’Amministrazione al risarcimento dei danni dovuti dalla mancata percezione di tali retribuzioni nonché all’attribuzione del punteggio per il servizio non svolto a causa degli errori commessi dall’Algoritmo predisposto dall’Amministrazione.
Per informazioni ed adesioni al ricorso è possibile inviare una mail a: segreteriastudiolegalenaso@gmail.com