Ferie non godute dei docenti a tempo determinato: la Corte d’Appello di Napoli riafferma il diritto alla monetizzazione in assenza di effettiva possibilità di fruirne
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Con la recente sentenza del 11.03.2026, la Corte d’Appello di Napoli, chiamata a pronunciarsi su ricorso proposto dall’Ufficio legale Nazionale della Federazione Uil Scuola Rua dagli avvocati Domenico Naso e Mikelangelo Di Lella, ha ribadito un principio di particolare rilievo per il personale docente della scuola pubblica, soprattutto per i lavoratori con contratto a tempo determinato: le ferie maturate e non godute devono essere monetizzate quando il lavoratore non sia stato posto concretamente nella condizione di fruirne.
Il principio affermato dalla Corte
La Corte ha accolto l’appello di un docente che aveva richiesto il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute durante l’anno scolastico 2020/2021, chiarendo che la semplice coincidenza tra ferie e periodi di sospensione delle lezioni non comporta automaticamente la fruizione delle ferie.
Secondo i giudici, infatti:
la sospensione dell’attività didattica non equivale automaticamente a ferie;
il docente, anche nei periodi senza lezioni (Natale, Pasqua, Carnevale o tra fine lezioni e termine del contratto), rimane comunque a disposizione dell’istituzione scolastica e può svolgere attività funzionali all’insegnamento;
le ferie devono essere espressamente richieste o comunque effettivamente fruite, non potendosi presumere in modo automatico.
Il ruolo dell’amministrazione
La sentenza richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui il datore di lavoro pubblico ha un preciso obbligo informativo e organizzativo: deve cioè mettere il lavoratore nelle condizioni reali di esercitare il diritto alle ferie.
In particolare:
se il docente non ha usufruito delle ferie, il diritto all’indennità sostitutiva rimane;
l’amministrazione può evitarne il pagamento solo dimostrando di aver invitato il lavoratore a fruire delle ferie, informandolo chiaramente del rischio di perdere il diritto sia alle ferie sia alla relativa indennità.
In assenza di tale prova, non è legittima la perdita automatica delle ferie maturate.
Parità di trattamento tra docenti
La Corte sottolinea inoltre un principio fondamentale: non può esserci alcuna discriminazione tra docenti a tempo determinato e docenti di ruolo.
La disciplina deve essere interpretata nel rispetto del diritto europeo sul lavoro e del principio di non discriminazione tra lavoratori.
Le conseguenze pratiche
La decisione rafforza un orientamento ormai consolidato secondo cui:
i docenti con contratto a termine possono ottenere il pagamento delle ferie maturate e non godute;
la scuola non può considerare automaticamente ferie i periodi di sospensione delle lezioni;
spetta all’amministrazione dimostrare di aver garantito al lavoratore la reale possibilità di utilizzare le ferie.
Un orientamento che tutela i lavoratori della scuola
La pronuncia rappresenta un ulteriore passo verso una tutela effettiva dei diritti dei docenti precari, valorizzando il principio secondo cui il diritto alle ferie – e alla relativa indennità sostitutiva – non può essere sacrificato da meccanismi automatici o presunzioni amministrative.
Il messaggio che emerge dalla sentenza è chiaro: il diritto alle ferie è un diritto fondamentale del lavoratore e può essere limitato solo se il dipendente è stato realmente messo in condizione di esercitarlo