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MANCATA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL SERVIZIO DI LEVA MILITARE OBBLIGATORIO (O SERVIZIO CIVILE ASSIMILATO) NELLE GRADUATORIE DEL PERSONALE ATA DI PRIMA FASCIA – 24 MESI: AL VIA IL RICORSO AL TRIBUNALE DEL LAVORO

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Con la Nota n. 13671 del 5 aprile 2022 il Ministero dell’Istruzione ha dato avvio ai concorsi per titoli ai fini dell’accesso/aggiornamento ai ruoli provinciali finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti di prima fascia (ATA 24 mesi).

Conseguentemente ciascun Ufficio Scolastico Regionale ha emanato il bando per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti provinciali del personale ATA. 

Tuttavia negli ultimi mesi numerosi membri del personale ATA hanno purtroppo verificato di non aver ottenuto – nelle relative graduatorie ATA 24 mesi – l’attribuzione del punteggio integrale di sei punti per il servizio di leva militare obbligatorio (o servizio civile assimilato) prestato non in costanza di nomina.

In particolare, il personale ATA ha subito una ingiustificata riduzione a 0,60 punti, invece di 6 punti, nelle predette graduatorie per l’anno di servizio militare di leva (o servizio civile assimilato) che non è stato svolto in costanza di nomina. 

Tale mancata attribuzione del punteggio di sei punti per il personale scolastico risulta palesemente illegittima. 

Ed invero la Corte di Cassazione ha emesso l’Ordinanza   35380 del 18.11.2021 con la quale ha precisato che “il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs. 66/2010) sono sempre utilmente valutabili ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell’accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r. 237/1964, quale introdotto dall’art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.)”

In una precedente pronuncia anche il Consiglio di Stato aveva stabilito, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la piena “valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio”.

Si avviano pertanto le adesioni al ricorso individuale che verrà presentato presso il Tribunale del Lavoro al fine di richiedere l’integrale attribuzione di sei punti nelle graduatorie ATA di prima fascia (24 mesi) relativamente al servizio militare di leva che non è stato svolto in costanza di nomina.

Per partecipare al ricorso è necessario che il servizio militare di leva (o il servizio civile assimilato):

  1. Sia stato prestato successivamente al conseguimento del titolo di accesso;
  2. Sia stato prestato NON in costanza di nomina;
  3. Sia stato dichiarato nella domanda di inserimento/aggiornamento ATA 24 mesi presentata nell’anno 2022.

Si precisa che non risulta possibile aderire al ricorso nel caso in cui il servizio miliare (o civile) sia stato prestato da volontario.

Per informazioni ed adesioni al ricorso è possibile inviare una mail a: segreteriastudiolegalenaso@gmail.com

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