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INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE- RECUPERO INTEGRALE DOPO LA SENTENZA SENZA ALCUNA TRATTENUTA

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Anche la Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 367/2021 pubblicata in data 12 febbraio 2021, ribadisce e conferma  quanto sostenuto dalla UIL SCUOLA con il proprio Ufficio Legale.

Qualora il Ministero trattenga illegittimamente la Indennità integrativa speciale (IIS) durante il servizio all’estero le somme devono essere restituite al lordo senza alcune trattenute.

Ribadendo come in tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all’ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti  che rimangono a carico del datore di lavoro che è obbligato al versamento senza addebitarne l’onere a carico del lavoratore.

“….. La somma è corrisposta al lordo delle ritenute L’accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (Cass. Sentenza n. 18044 del 14/09/2015 ). 

indennita integrativa speciale

In tema di contributi previdenziali, quando il datore di lavoro corrisponde tempestivamente i crediti retributivi può legittimamente operare la trattenuta dei contributi da versare all’ente previdenziale, non può farlo, invece, in caso di intempestività, da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti  e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicchè in detta ipotesi il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (Cass. Ordinanza n.18897 del 15/07/2019) ….”

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