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MONETIZZAZIONE FERIE DOCENTI PRECARI, IL TRIBUNALE DI LODI ACCERTA CHE TUTTI I DOCENTI PRECARI HANNO DIRITTO AD OTTENERE L’INDENNITA’ SOSTITUTIVA PER LE FERIE MATURATE E NON GODUTE.

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MONETIZZAZIONE FERIE DOCENTI PRECARI, IL TRIBUNALE DI LODI ACCERTA CHE TUTTI I DOCENTI PRECARI HANNO DIRITTO AD OTTENERE L’INDENNITA’ SOSTITUTIVA PER LE FERIE MATURATE E NON GODUTE.
ACCOLTO IL RICORSO PRESENTATO DALLO STUDIO LEGALE NASO

Il Tribunale di Lodi pronunciatosi sul ricorso patrocinato dagli Avv.ti Domenico Naso e
Mikelangelo Di Lella, con la recente sentenza n. 42/2024 del 16 ottobre 2024, ha accertato
l’illegittimità della condotta del Ministero dell’Istruzione e del Merito il quale non ha mai
corrisposto l’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute dalla docente per tutti
gli anni di precariato con contratti fino al 30 giugno.

La vicenda nasce dalle recenti sentenza della Corte di Cassazione e della Corte di
Giustizia Europea che hanno stabilito l’obbligo gravante sul dirigente scolastico di
compiere un duplice avviso all’insegnante che non ha fruito dei giorni di ferie: da un lato,
infatti, lo stesso dirigente deve invitare, formalmente e in modo accurato, il lavoratore a
fruire dei giorni di ferie maturati e ancora non goduti; dall’altro lato, sempre il preside deve
informare il docente o Ata che “la mancata fruizione delle ferie maturate determinerà che
tali ferie andranno perse alla cessazione del rapporto di lavoro”. È chiaro che, ha detto
ancora la Cassazione, se il Dirigente Scolastico non ha invece preallertato formalmente il
dipendente a tempo determinato, questi conserverà il diritto all’indennità sostitutiva delle
ferie maturate residue non utilizzate e tale diritto si prescrive solo dopo 10 anni dalla
stipula del contratto a termine.

La normativa europea stabilisce che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio
fondamentale del diritto sociale dell’Unione. Tale diritto include anche il diritto a ottenere
un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del
rapporto di lavoro.

La normativa nazionale, quindi, non può prevedere che, al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite
non godute al lavoratore che non sia stato in condizione di fruire di tutte le ferie annuali cui
aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro
Il Giudice di merito del Tribunale di Lodi, ha accertato che, “Essendo il docente obbligato a
godere delle ferie e delle festività soppresse nei periodi di sospensione delle lezioni (art. 1
comma 54 in relazione all’art. 1 comma 55 L. n. 228/2013 e art. 14 CCNL 2007), si applica

la monetizzazione delle ferie consentita dall’art. 1 comma 55 L. n. 228/2013, che ha
modificato l’art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, “limitatamente alla differenza tra i giorni di
ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Tale decisione del Tribunale di Lodi – sezione lavoro conferma la tesi sostenuta dall’Avv.
Domenico Naso e dall’Avv. Mikelangelo Di Lella, ovvero che tutto i docenti che abbiano
stipulato con il Ministero dell’Istruzione e del Merito contratti di lavoro fino al 30 giugno
hanno il diritto di agire il giudizio per ottenere la monetizzazione delle ferie maturate e non
godute nel corso del rapporto di lavoro.

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