La domanda relativa all’invalidità del decreto di annullamento del beneficio economico connesso alla posizione economica della resistente è fondata e deve essere accolta.
L’assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica NON E’ tenuto ad accettare l’incarico di sostituzione del DSGA in caso di posto vacante per l’intero anno scolastico.
In caso di di “assenza […] dall’inizio dell’anno scolastico, su posto vacante e disponibile” il posto deve essere coperto sulla base delle graduatorie permanenti (art. 56 co. 5 CCNL), e soltanto nel caso di esaurimento di queste è coperto, nell’ordine, da assistente amministrativo appartenente alla stessa scuola che sia titolare della seconda posizione economica (art. 14 co.1 CCNI) o della prima (art. 14 co. 2 CCNI), o da assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia (art. 14 co.3 CCNI)
Conseguentemente, la locuzione di cui all’art. 50 co. 4 del CCNL, per cui l’assistente amministrativo titolare della seconda posizione economica sarebbe tenuto alla sostituzione, deve intendersi riferita esclusivamente all’ipotesi in cui non siano disponibili figure che la normativa negoziale privilegia rispetto a questo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa :
– Accerta la titolarità in capo alla ricorrente della seconda posizione economica di cui all’art. 50 CCNL, senza soluzione di continuità dal 1.9.2016, e condanna per l’effetto il MIUR a ripristinare da tale momento anche il trattamento economico, corrispondendo alla ricorrente gli emolumenti non percepiti per gli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018 quantificati in complessivi euro 3.600,00, oltre interessi legali da calcolarsi su ciascun rateo dal dovuto al soddisfo (euro 1.800,00 annui da corrispondersi in 13 ratei).