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IL TRIBUNALE DI RAVENNA DICHIARA L’ILLEGITTIMITA’ DELLA MANCATA ATTRIBUZIONE DI 6 PUNTI NELLE GRADUATORIE ATA DI TERZA FASCIA PER IL SERVIZIO MILITARE PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA

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ACCOLTO IL RICORSO DELLO STUDIO LEGALE NASO & PARTNERS.

Il Tribunale di Ravenna, con la recente sentenza dell’8 novembre 2022, ha integralment
accolto il ricorso proposto dallo Studio Legale Naso & Partners, stabilendo la manifesta
illegittimità della mancata attribuzione di 6 punti, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, nelle graduatorie A.T.A. di terza fascia.

In particolare, un aspirante A.T.A. che aveva presentato domanda di inserimento nelle
graduatorie di terza fascia, aveva tuttavia appreso che, per il servizio militare di leva
prestato dal medesimo dopo il diploma superiore ma non in corso di un rapporto di lavoro
con la P.A, gli erano stati riconosciuti in graduatoria soltanto 0,6 punti, in luogo dei 6 punti
previsti se il servizio di leva fosse svolto durante il rapporto di lavoro alle dipendenze della
P.A.
Lo stesso si è pertanto rivolto allo Studio Legale Naso & Partners al fine di tutelare i propri
diritti dinanzi al Tribunale del Lavoro.
All’esito dell’udienza dell’8 novembre 2022, il Tribunale di Ravenna ha pertanto
integralmente accolto il ricorso con la seguente motivazione:
“Ai sensi dell’art. 485, 7° comma del D.Lgs. n. 297/1994 (T.U. della scuola) “Il periodo di
servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e’
valido a tutti gli effetti”.

Ai sensi dell’art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010, “1. I periodi di effettivo servizio militare,
prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio
che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili
presso enti pubblici. 2. Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi
banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di
tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 3.

Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni
dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali
e comunali per l’assunzione e l’immissione di personale esterno in tutte le qualifiche,
carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici”.

Ne consegue l’illegittimità (con conseguente disapplicazione) di ogni atto amministrativo in
senso contrario, ossia teso a limitare la valenza di tale titolo esclusivamente al servizio
prestato in corso di rapporto di P.I., con conseguente svalutazione per 9/10 del titolo
relativo al servizio prestato prima della costituzione del rapporto di lavoro (anche precario).
La valenza interpretativa di tali disposizioni incide ovviamente (ai sensi dell’art. 3, Cost.) in
tutte le situazioni nelle quali viene in rilievo – in ambito di carriere e punteggi scolastici e,
dunque, di procedure latamente concorsuali – il servizio di leva prestato e la valutazione
dello stesso (“Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso
equiparato dev’essere valutato anche ai fini dell’accesso ai ruoli mediante graduatorie ad
esaurimento, trattandosi di selezioni “lato sensu” concorsuali, aperte a una pluralità di
candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la
disciplina di cui all’art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010”: Cass. n. 5679/2020).

Ne consegue che, anche nel caso di specie (in cui la lesione della situazione giuridica del
ricorrente proviene da norme non aventi forza di legge, bensì meramente ed al più
regolamentare), il servizio di leva prestato non in corso di rapporto deve essere valutato
allo stesso modo di quello prestato in corso di rapporto, ossia 6 punti”.

Tale recente pronuncia del Tribunale del Lavoro, secondo gli avvocati Domenico Naso e
Valerio Lancia che hanno seguito il ricorso, conferma il pieno diritto all’attribuzione di
sei punti nelle graduatorie A.T.A. di terza fascia per tutti coloro che hanno prestato il
servizio militare dopo il conseguimento del diploma superiore e non in corso di un rapporto
di lavoro con la P.A, così da poter essere destinatari – proprio in virtù di un più elevato
punteggio attribuito in tali graduatorie – di una proposta di assunzione da parte
dell’Amministrazione scolastica.

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