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LA RETRIBUZIONE VA AUMENTATA ILLEGITTIMA LA TEMPORIZZAZIONE NELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

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LA RETRIBUZIONE VA AUMENTATA

ILLEGITTIMA LA TEMPORIZZAZIONE NELLE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

I Collaboratori Scolatici che passano nel profilo di Assistente Tecnico o di Assistente amministrativo e per i docenti nel  passaggio di Ruolo la retribuzione VA AUMENTATA.

E’ quanto affermato dalla Corte di Appello di Roma che con due fondamentali sentenze ribadisce che l’anzianità di servizio del personale della scuola va riconosciuta integralmente senza alcuna limitazione.

Lo Studio Legale Naso & Partners che ha difeso alcuni ricorrenti nel raggiungere questo importante successo

Ribadisce come In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, ovvero nel passaggio da Collaboratore Scolastico al profilo di Assistente Tecnico o Assistente amministrativo il servizio prestato nel ruolo inferiore deve essere  valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.

Pertanto, ogni ipotesi di passaggio del personale docente da un ruolo ad un altro della scuola (da un ruolo inferiore ad uno superiore o viceversa), anche se avvenuto a seguito di superamento di un concorso, dà luogo al riconoscimento per intero del servizio prestato nel precedente ruolo mediante ricostruzione di carriera.

La giurisprudenza ha affermato che nel sistema di cui all’art. 57, legge n. 312 del 1980 e all’art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974 si è in presenza di un sistema che introduce una mobilità e un’osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola, per cui l’anzianità maturata in servizio di ruolo viene conservata in caso di passaggio ad un ruolo diverso ai fini della ricostruzione di carriera. Tale orientamento è stato fatto proprio dalle S.U. la quale ha affermato che, in tema di passaggi di ruolo del personale scolastico per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della L. n. 312 del 1980 all’insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l’anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione.

Un altro importante successo che consente a TUTTO il personale della Scuola di AUMENTARE la propria retribuzione

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