Il T.A.R. Lazio – Roma accoglie le tesi difensive degli avvocati Domenico Naso e Francesca Virga nella tutela del personale escluso dalla partecipazione al concorso straordinario per Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107/2023.
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Il TAR si è pronunciato favorevolmente a vantaggio di alcuni aspiranti Dirigenti scolastici, i quali si sono visti escludere dalla procedura concorsuale riservata per presunta carenza dei requisiti di cui all’art. 2 del D.M. n. 107/2023, per aver dichiarato la pendenza di un giudizio, alla data del 28.02.2023, per il quale non erano spirati i termini per la proposizione dell’appello.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito escludeva i ricorrenti ritenendo non sufficiente la sussistenza dei termini per proporre appello, ai fini della verifica della pendenza del giudizio, requisito quest’ultimo indispensabile ai fini della partecipazione alla procedura di cui al D.M. n. 107/2023.
Significativa è la decisione del T.A.R. che, ripercorrendo la linea difensiva prospettata nel ricorso, ha chiarito i limiti e l’applicazione del concetto giuridico di “pendenza” del ricorso: <<Tale impostazione, infatti, non sarebbe coerente con il dato testuale contenuto nell’art. 2 del D.M. n. 107/2023, emanato in attuazione del D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023, né con un’interpretazione sistematica e teleologica dalla legge, finalizzata, per l’appunto, alla deflazione del contenzioso insorto a seguito delle numerose impugnazioni degli esiti della procedura di reclutamento di cui al D.D.G. n. 1259/2017. Peraltro, l’interpretazione restrittiva del concetto di pendenza seguita dall’Amministrazione non potrebbe trovare neanche un sicuro ancoraggio nella giurisprudenza amministrativa e civile, che avrebbe, invece, sempre considerato utile, ai fini che qui interessano, anche i termini per l’eventuale proposizione di gravami. Opinare diversamente, invero, determinerebbe l’insorgere di ulteriore contenzioso, in contrasto con le finalità deflattive del D.L. n. 198/2022, per cui il provvedimento di esclusione non potrebbe essere in alcun modo condiviso. Inoltre, l’Amministrazione avrebbe dovuto esercitare il proprio dovere di soccorso istruttorio di cui all’art. 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., ed accertare anche d’ufficio la sussistenza del requisito della pendenza. Ciò posto, ritiene il Collegio che la risoluzione della presente controversia discenda inevitabilmente dalla definizione del concetto di “giudizio pendente”, indicato dal citato art. 2 del D.M. n. 107/2023>>.
Richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, il T.A.R. Lazio ha chiarito la portata del concetto di “cosa giudicata formale”, che indica <<[…] una decisione non più impugnabile in quanto i mezzi di impugnazione sono già stati proposti o non sono più proponibili per la scadenza dei relativi termini. Il giudicato formale è causa di quello sostanziale, che consiste nel valore vincolante della sentenza tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 c.c.). […] la parte ricorrente ha dichiarato, tra l’altro, nella propria domanda (punto d della dichiarazione) divere pendente, alla data del 28 febbraio 2023, un giudizio avverso l’impugnazione della prova scritta relativamente alla procedura di reclutamento di cui al D.D.G. n. 1259/2017 […] ossia quando erano ancora pendenti i termini per la proposizione dell’appello […]. Ne consegue, pertanto, che il provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso principale è illegittimo e deve, pertanto, essere annullato, dovendo essere accertato il diritto della parte ricorrente a partecipare alla procedura di reclutamento de qua>>.
L’accertamento dell’illegittimità della condotta del Ministero dell’Istruzione e del Merito da parte del T.A.R. Lazio è di notevole importanza, in quanto garantisce ai ricorrenti la partecipazione alla procedura riservata di cui al D.M. n. 107/2023 e dunque l’accesso al ruolo di Dirigenti Scolastici.