Il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Buonassisi, ha accolto il ricorso patrocinato dall’Avv. Naso a difesa di un docente il quale, a seguito della presentazione della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS di appartenenza, veniva collocato in coda alle graduatorie, per aver conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno nelle more della ricostituzione delle GPS.
Nella sentenza di accoglimento è stato espresso il principio per cui << l’apertura ai docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o specializzazione della possibilità di essere inseriti nelle GPS di prima fascia in posizione subordinata (in coda) e dunque mediante l’istituzione di un elenco aggiuntivo rispetto a coloro che vi erano già collocati, non appare legittima>>.
Seguendo una interpretazione costituzionalmente orientata, il Giudice designato ha riconosciuto come: <<[…] a fronte del possesso di un titolo di specializzazione e di un punteggio valevole ai fini di una nomina per il corrente a.s. 2021/22 coerente con la posizione ed i titoli posseduti, il ricorrente si è trovato collocato nella I fascia delle GPS di appartenenza in “coda” ad altri docenti con punteggio e titoli inferiori. Risulta pertanto sacrificato il principio meritocratico ad evidente danno di docenti che, come l’odierno ricorrente, sono in possesso di comprovate specializzazioni che sono impossibilitati a mostrare nel proprio campo a causa delle illegittime modalità di programmazione delle graduatorie per le supplenze da parte del Ministero resistente.
Può allora essere condivisa l’affermazione di parte ricorrente per cui la norma di cui all’art. 2 del D.M. n. 51/2021, che opera ai sensi dell’O.M. n. 60/20, deve essere interpretata in maniera costituzionalmente orientata, in modo da consentire l’inserimento “a pettine” e non “in coda” all’interno della I Fascia delle GPS di tutti quei docenti che, come il ricorrente, hanno conseguito nei termini indicati il titolo di specializzazione per il sostegno. Qualsiasi diversa interpretazione imporrebbe di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale>>.
Tale pronuncia è determinante, in quanto riconosce finalmente a tutti gli specializzati sul sostegno la possibilità di essere legittimamente graduati a pettine e non in coda negli aggiornamenti delle graduatorie di appartenenza, con la possibilità di poter ottenere con più facilità incarichi di supplenza.