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TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO CONSEGUITO IN ROMANIA: NUOVA SENTENZA DEL TAR LAZIO CHE ACCOGLIE IL RICORSO PROPOSTO DALLO STUDIO LEGALE NASO & PARTNERS

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Con la recente sentenza del 10 gennaio 2022 il TAR del Lazio ha nuovamente accolto il ricorso proposto dallo Studio Legale Naso & Partners avverso il provvedimento di rigetto del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito da una cittadina italiana in Romania.

In particolare tale docente, già abilitata all’insegnamento in Italia, aveva conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in Romania ma aveva poi ricevuto dal Ministero dell’Istruzione il provvedimento di rigetto della sua domanda di riconoscimento del predetto titolo di specializzazione.

La predetta docente, assistita dallo Studio Legale Naso & Partners, ha così tempestivamente impugnato tale provvedimento di rigetto presso il TAR del Lazio.

Con la sentenza emessa in data 10 gennaio 2022, il TAR del Lazio ha integralmente accolto tale ricorso ed ha così motivato: “l’argomento posto a base del contestato diniego si pone in contrasto con i principi e le norme di origine sovranazionale, i quali impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che “la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. ad es. Cge n. 675 del 2018); pertanto, una volta acquisita la documentazione che attesta il possesso del certificato conseguito in Romania, non può negarsi il riconoscimento dell’operatività in Italia, altro paese Ue, per il mancato riconoscimento del titolo di studio – laurea – conseguito in Italia.

Inoltre il Giudice amministrativo, richiamandosi a precedenti pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha precisato che “le norme della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (cfr. CGUE n. 675/2018). 

Sotto questo profilo, pertanto, deve ritenersi che l’atto del MIUR in argomento difetti di motivazione, atteso che non risulta possibile sussumere dallo stesso il compimento di valutazioni e comparazioni delle competenze della formazione sul sostegno conseguite dalla ricorrente in Romania, in distonia con quanto statuito dagli artt. 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. n. 206/2007 e degli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/CE, ovvero dei richiamati precedenti della CGUE.”

Tale nuova sentenza del TAR del Lazio, secondo gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia che hanno seguito il ricorso, conferma l’orientamento ormai consolidato del Giudice amministrativo favorevole al riconoscimento in Italia dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti dai cittadini italiani in Romania.

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