TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO CONSEGUITI IN SPAGNA: IL CONSIGLIO DI STATO STABILISCE CON SENTENZA LE ESATTE MODALITA’ PER IL LORO RICONOSCIMENTO IN ITALIA
Con la recente sentenza del 16.03.2022 il Consiglio di Stato, affrontando la questione del riconoscimento in Italia dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Spagna, ha finalmente indicato le esatte modalità per procedere al riconoscimento di tali titoli di specializzazione.
In precedenza un cittadino italiano, il quale aveva conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un’università spagnola ed aveva poi ricevuto il provvedimento di rigetto della sua istanza di riconoscimento dal Ministero dell’Istruzione, si era rivolto allo Studio Legale Naso & Partners al fine di impugnare tale diniego innanzi al Giudice amministrativo.
In questi giorni il Consiglio di Stato, con la sentenza del 16.03.2022, ha finalmente stabilito quali siano le esatte modalità, e dunque la normativa applicabile nel caso concreto, al fine di poter ottenere il riconoscimento in Italia dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Spagna.
Secondo una prima modalità, in presenza del certificato rilasciato dal Ministero dell’Istruzione spagnolo che attesti la qualifica professionale di docente all’estero sul sostegno, risulta possibile richiedere direttamente, ai sensi del D.Lgs. 206/2007, al Ministero dell’Istruzione il riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno.
Ciononostante il Consiglio di Stato ha precisato come l’assenza di tale certificato non determini affatto per l’istante un insuperabile impedimento che gli precluda altre possibilità di riconoscimento e di successivo utilizzo in Italia di tale titolo estero.
Nel diverso caso, infatti, in cui l’istante non si trovi in possesso di tale certificazione e voglia richiedere il riconoscimento di tale percorso di studi universitario completato all’estero per poter essere utilizzato quale requisito di accesso a pubblici concorsi, troveranno applicazione l’art. 5 della legge n. 148/2002 e l’art. 2 del D.P.R. 189 del 2002, in combinato disposto con l’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, e sarà dunque il Dipartimento della Funzione Pubblica l’ente competente a provvedere sulla domanda di equiparazione di tale titolo estero.
Nell’ulteriore ipotesi in cui il riconoscimento del titolo universitario in questione venga richiesto soltanto ai fini dell’attribuzione del punteggio nella valutazione dei titoli dei candidati nelle graduatorie scolastiche, la competenza risulta invece devoluta, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 189/2009, al Ministero dell’Università e della Ricerca.
In conclusione il Consiglio di Stato, dopo aver indicato la normativa applicabile secondo le tre distinte fattispecie, ha altresì sottolineato l’importanza della procedura di riconoscimento in Italia di tale titolo di specializzazione per il ricorrente: “ai sensi del ricordato comma 5 dell’art.13 del D.M. 249 del 2010 quel titolo gli consente l’iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili e dunque gli offre sia la possibilità di partecipare ai concorsi pubblici per le assunzioni che di iscriversi alle graduatorie provvisorie”.Secondo gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia questa nuova pronuncia appare di rilevante importanza in quanto stabilisce – in via definitiva – le esatte modalità da seguire per procedere al riconoscimento in Italia dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti in Spagna e smentisce in radice la tesi dell’Amministrazione che aveva inizialmente ostacolato tale possibilità di riconoscimento, come avvenuto in precedenza per i riconoscimenti delle abilitazioni all’insegnamento conseguite dai cittadini italiani in Spagna, Romania e Bulgaria.