Il TAR del Lazio, con la recente sentenza del 2 dicembre 2024, si è recentemente espresso in ordine al mancato esame da parte dell’Amministrazione della domanda di riconoscimento in Italia di una docente che aveva conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in Spagna. In proposito, si sottolinea che il Ministero dell’Istruzione e del Merito risulta tenuto ad emettere un provvedimento espresso, in ordine all’accoglimento o all’eventuale rigetto dell’istanza, entro il termine di quattro mesi dal deposito della medesima, così come previsto dall’art. 16 del D.Lgs. 206/2007.
Tuttavia il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in ordine ad una domanda di riconoscimento presentata da una ricorrente, non aveva ancora emesso alcun provvedimento espresso nel predetto termine di quattro mesi.
Il TAR del Lazio, accogliendo tale ricorso presentato dallo Studio Legale, ha precisato che “il termine per la conclusione del procedimento, previsto dalla disposizione citata, è decorso inutilmente, senza che l’Amministrazione abbia provveduto sull’istanza o abbia chiesto un’integrazione documentale.
In accoglimento del ricorso, va dunque dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere sull’istanza della ricorrente nel termine di 90 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza”.
Si evidenzia l’importanza di tale ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione, in quanto la mancata risposta dell’Amministrazione determina, per i docenti che aspirano a incarichi di supplenza da GPS, il loro inserimento in tali graduatorie provinciali soltanto “con riserva del riconoscimento del titolo”, come stabilito dall’art. 7 dell’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16.05.2024.
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