Sulla base di disposizioni aventi natura “imperativa” il termine finale delle supplenze annuali su posto vacante e disponibile alla data del 31 dicembre va fissato inderogabilmente al 31 agosto di ciascun anno.
La Corte di Cassazione ha ribadito che anche per “gli spezzoni” di cattedra “di diritto” la retribuzione va corrisposta sino 31 agosto, in proporzione alle ore di attribuzione della supplenza.
In tali circostanze il diritto a ricevere la retribuzione anche nei mesi estivi si fonda, a ben vedere, sul fatto che il supplente sopperisce ad una carenza stabile di organico, conclamata dalla sussistenza stessa dell’incarico, per quanto solo per uno “spezzone”, su una cattedra vacante.
L’attribuzione del tipo di supplenza, annuale, temporanea fino al termine dell’attività didattica ovvero temporanea per necessità contingenti, è infatti condizionata dalla definizione delle dotazioni organiche e, dunque, dalla consistenza dei posti previsti nelle dotazioni organiche, con atto generale, dall’amministrazione scolastica.
Da tutto ciò può dedursi che la qualificazione della supplenza dipende appunto dal suo riferirsi ad un posto “libero disponibile e vacante” nell’organico di diritto.
Pertanto, il conferimento di supplenza su uno “spezzone” orario, ossia su un numero di ore in sé insufficiente ad integrare una cattedra, ha natura di supplenza su organico “di fatto” se quelle ore non costituivano parte di una cattedra già istituita.
Diversamente l’incarico in questione ha natura di supplenza su organico “di diritto” se tali ore facevano parte di una cattedra già costituita come tale in ragione della dotazione organica anche nelle forme della cattedra a completamento orario.
Pertanto, la Cassazione ha ribadito che anche per gli spezzoni di orario sull’organico di diritto, l’incaricato è destinatario della retribuzione, nei limiti delle ore d’incarico, fino al termine dell’anno scolastico e, quindi, fino al 31 agosto.