DEVE ESSERE RICONOSCIUTA L’INTEGRALE RICOSTRUZIONE DI CARRIERA AL PERSONALE SCOLASTICO DI RUOLO
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 2154/2017 ancora una volta accerta il diritto del personale scolastico di ruolo al riconoscimento integrale degli anni di precariato ai fini della ricostruzione di carriera.
Il Giudice del Lavoro di Roma,
ha dichiarato il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuta, ai fini connessi alla anzianità di servizio, l’attività lavorativa prestata con contratti a tempo determinato, senza che l’anzianità lavorativa possa subire decurtazioni non previste per i lavoratori assunti con contratti a tempo indeterminato.
Questi principi sono stati affermati dalla Suprema Corte che, nel richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia, ha statuito che nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (Cass. 7 novembre 2016 n. 22558).
Ne consegue, pertanto, che l’attività lavorativa svolta dalla parte ricorrente prima dell’assunzione, in virtù di contratti a termine deve essere computata integralmente nella anzianità di servizio al fine di inquadrare il dipendente nella corrispondente fascia stipendiale al momento dell’assunzione.
Il citato decreto del dirigente scolastico, il quale non si è attenuto a tali principi, rispettando invece la normativa di carattere pattizio, deve, pertanto, essere dichiarato illegittimo.
Ha, pertanto, condannando il MIUR ad ripetere la ricostruzione di carriera del ricorrente e, conseguentemente, ad inquadrare quest’ultimo nella maggiore fascia stipendiale e versargli una somma a titolo di differenze retributive pari ad Euro 13.775,93 a titolo di arretrati e differenze retributive.