Il TAR del Lazio, con la recente sentenza n. 16220 del 31.10.2023, ha definitivamente accolto ne
merito il ricorso collettivo proposto dallo Studio Legale Naso & Partners avverso la Nota MIUR
2971 del 17.03.2017.
Con la predetta nota ministeriale l’allora MIUR (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito),
modificando i criteri previsti in precedenza, aveva subordinato il riconoscimento dell’abilitazione
conseguita in Spagna, richiedendo l’ulteriore requisito del superamento del concorso pubblico – o
di una parte dello stesso – per l’insegnamento in Spagna, ovvero l’essere iscritti nelle graduatorie
straordinarie dei professori supplenti delle Comunità autonome spagnole.
Tale erronea interpretazione del MIUR aveva dunque determinato un illegittimo blocco alle
domande di riconoscimento del titolo per tutti i docenti abilitati in Spagna.
Gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia avevano dunque predisposto nell’anno 2017 un
ricorso collettivo dinanzi al TAR del Lazio al fine di impugnare tale nota ministeriale, la quale
risultava palesemente illegittima in quanto frutto di un’erronea interpretazione della normativa
spagnola nonché della comunicazione inviata dal Ministero spagnolo all’omologo MIUR.
Il TAR del Lazio aveva inizialmente negato la tutela cautelare ed il Consiglio di Stato, con l’ormai
nota Ordinanza n. 4709 del 30.10.2017, aveva accolto l’appello cautelare proposto dallo Studio
Legale Naso & Partners, ordinando all’Amministrazione scolastica di “utilizzare le modalità di
riconoscimento delle quali ha fatto applicazione fino alla predetta nota del 20-03-2017”.
A seguito di tale pronuncia l’Amministrazione scolastica aveva dunque ripreso ad emettere
numerosi decreti di riconoscimento per i docenti abilitati in Spagna, apponendo tuttavia nei
medesimi un’apposita clausola risolutiva nel caso in cui fosse stato rigettato nel merito il suddetto
ricorso pendente presso il TAR del Lazio.
Con la recente sentenza n. 16220 del 31.10.2023 il TAR del Lazio ha integralmente accolto la tesi
sostenuta dallo Studio Legale Naso & Partners con la seguente motivazione: “il provvedimento
impugnato, nell’introdurre rigidi requisiti a cui subordinare l’ammissibilità delle istanze di
riconoscimento (“non saranno prese in considerazione”), appare porsi in direzione opposta ai citati
orientamenti giurisprudenziali, da ultimo espressi nelle richiamate Adunanze Plenarie, impedendo
qualsiasi comparazione tra percorsi professionalizzanti, pur in presenza di abilitazioni
all’insegnamento rilasciate dal Ministero spagnolo (le c.d. Acreditacion) che attestano l’idoneità ad
insegnare nei centri privati e a partecipare a concorsi pubblici (e finanche ad insegnare a tempo
determinato nelle scuole pubbliche, se iscritti in apposite liste).
La nota del Ministero spagnolo e la Acreditacion ad esso allegata appaiono dunque chiare
nell’indicare che, nel sistema spagnolo, il superamento delle procedure selettive è diretto non ad
abilitare l’aspirante docente alla professione dell’insegnamento, ma a consentire il reclutamento
nel medesimo nelle scuole pubbliche, ossia l’assegnazione concreta del posto come funzionario di
carriera del corpo docente ovvero come docente supplente a tempo determinato, sul presupposto
che l’abilitazione già sia in possesso dell’aspirante docente (“Gli aspiranti che abbiano superato il
sistema selettivo di accesso alla funzione pubblica sono nominati funzionari di carriera del corpo
docente non universitario corrispondente.
Questi aspiranti otterranno un impiego come professore funzionario di carriera, con posto fisso e permanente.”; cfr. la nota del Ministero spagnolo soprariportata). Del resto, che non si tratti di requisiti attinenti alla formazione del docente, ma al
processo di reclutamento, è deducibile anche dalla circostanza che due dei tre requisiti previsti
nella nota impugnata non presuppongono il superamento del concorso, ammettendosi la
possibilità per il docente di insegnare nelle scuole pubbliche anche in caso di mancato superamento
del concorso, ovvero a chi, in assenza di partecipazione ad alcuna selezione, si è iscritto nelle
graduatorie spagnole (c.d. bolsas de interinos)”.
Conseguentemente il TAR del Lazio ha altresì precisato che “in presenza di una attestazione,
rilasciata all’esito di un percorso formativo nel Paese d’origine, sorge il dovere di valutare l’istanza
di riconoscimento, senza che al riguardo assuma rilievo la mera partecipazione alle procedure di
assunzione nelle scuole pubbliche, fase che non pertiene al citato aspetto formativo (cfr. Cons. St.,
A.P., n. 19/2022, cit.).
4.8. Ciò è peraltro conforme ai principi di cui all’art. 53 TFUE, nonché al sistema di riconoscimento
delineato dagli articoli 4, 12 e 13 della direttiva 2005/36/CE, in base al quale la verifica che
compete allo Stato membro è quella concernente la corrispondenza tra le competenze attestate da
un determinato titolo di formazione acquisito all’estero e le conoscenze in concreto richieste dal
diritto nazionale per lo svolgimento di una determinata professione, ossia la valutazione di
“comparabilità” tra le attività, così come richiesto dall’art. 4 della direttiva 2005/36/CE (CGUE,
Vlassopoulou, 7 maggio 1991, causa C-340/89, § 15-19).
Al riguardo, lo stesso parere del Dipartimento per le politiche europee, allegato alla memoria
dell’Amministrazione del 9.5.2023 si sofferma su tale aspetto, evidenziando come ai fini del
riconoscimento non rilevano le modalità di reclutamento del personale docente (“…da ultimo si
precisa che ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali rilevano le modalità di
reclutamento del personale docente previste dal diritto interno di ciascuno SM, bensì il percorso
formativo all’esito del quale viene rilasciata l’abilitazione all’insegnamento”; parere del 21.3.2014,
p. 2).
4.9. Nel caso di specie, pertanto, l’abilitazione conseguita sulla base della laurea e del Máster en
Profesorado, appaiono idonee a configurare un titolo abilitante ai sensi della direttiva 2005/36/CE
e le relative domande debbano conseguentemente essere esaminate nel merito da parte
dell’Amministrazione”
Secondo gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia la predetta sentenza del TAR del Lazio
assume rilevante importanza, rappresentando tale pronuncia l’esito di una lunga e dura battaglia
legale portata avanti da diversi anni dallo studio legale a tutela dei diritti dei docenti abilitati in
Spagna contro un’arbitraria e illegittima interpretazione della normativa spagnola da parte
dell’allora MIUR.
A questo punto il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in esecuzione di tale recente sentenza del
Giudice amministrativo, dovrà necessariamente rimuovere la predetta clausola risolutiva presente
in tutti i decreti di riconoscimento già emessi dall’Amministrazione scolastica.