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Carta docente: per la Corte di Giustizia va riconosciuta anche per le supplenze brevi

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La Corte di Giustizia europea, ha evidenziato che la clausola 4 della Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato non giustifica un diverso trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, oltre ai docenti con contratti al 30 giugno o al 31 agosto, anche nei confronti dei docenti destinatari di supplenze brevi e saltuarie.

Secondo la sentenza, tenuto conto che i docenti destinatari di supplenza breve svolgono anch’essi funzioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo, e detta comparabilità non può essere messa in discussione dal mancato svolgimento da parte dei primi di alcune attività di carattere collegiale, e che il carattere breve della supplenza possa differenziare sostanzialmente le funzioni da questi svolte rispetto ai docenti di ruolo o rispetto ai docenti con contratto al 30 giugno o 31 agosto, non pare sussista una differenza tale da giustificare il mancato riconoscimento della Carta docente ai destinatari di supplenze brevi.
La giurisprudenza europea, di merito e amministrativa formatasi sul punto afferma, in maniera oramai consolidata, che il riconoscimento del bonus carta docente è un’ingiustificata disparità di trattamento tra i docenti assunti a tempo indeterminato e i docenti assunti nell’ambito di rapporti a tempo determinato. Entrambe le tipologie di docenti hanno l’eguale diritto-dovere di formazione e aggiornamento professionale, e lo stesso deve essere ad esclusivo carico del datore di lavoro, il Ministero dell’Istruzione in applicazione dei principi costituzionali ed eurounitari.
la Corte di Giustizia UE ha enunciato il seguente principio di diritto:
“la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata dal un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell’importo nominale di EUR 500 annui, che consente l’acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell’anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il sol fatto che l’attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell’anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”
Pertanto, sulla base della costante giurisprudenza il personale precario ha diritto ad ottenere la monetizzazione delle ferie non godute
Lo Studio legale Naso avvia il ricorso gratuito destinato a tutti i docenti precari che nel corso degli ultimi 5 anni hanno lavorato con contratti brevi alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse utile acquisire ai seguenti indirizzi email:
avv.domeniconaso@gmail.com
segreteriastudiolegalenaso@gmail.com

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