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NUOVA SENTENZA FAVOREVOLE PER IL RICONOSCIMENTO INTEGRALE DEL SERVIZIO MILITARE PRESTATO NON IN COSTANZA DI NOMINA NELLE GRADUATORIE ATA. ACCOLTO IL RICORSO DELLO STUDIO LEGALE NASO & PARTNERS. 

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Il Tribunale di Benevento, con la recente sentenza del 6 giugno 2025, ha integralmente accolto il ricorso proposto dallo Studio Legale Naso & Partners, ribadendo la manifesta illegittimità della mancata attribuzione di 6 punti, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, nelle graduatorie A.T.A. di terza fascia. 

Con argomentazione limpida e coerente con i più recenti approdi giurisprudenziali, il Tribunale di Benevento ha così motivato l’accoglimento del ricorso: “Ebbene, il comma 1 dell’art. 2050, prevede che il servizio militare e quello civile ad esso equiparato sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 

Il secondo comma dell’art. 2050 specifica poi che il periodo di tempo trascorso come ‘militare di leva o richiamato’ è da considerarsi come trascorso in pendenza di rapporto di lavoro. 

Coerentemente dunque, con il principio di cui all’art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi, la norma primaria stabilisce che tale servizio obbligatorio (‘di leva o richiamato’), debba essere valutato nella stessa misura di quello prestato in costanza di rapporto

Di contro, il servizio militare o civile volontario deve essere valutato quale servizio prestato alle dipendenze di (altre) pubbliche amministrazioni e/o enti pubblici. 

Da ultimo la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 8586 del 29.03.2024 e del 14-04-2025, nonché con la sentenza n. 3367/2025 il Consiglio di Stato hanno stabilito il pieno diritto di tutto il personale scolastico all’attribuzione del punteggio integrale per il servizio militare di leva prestato non in costanza di nomina

Nel caso di specie, come detto, è documentato che il ricorrente ha svolto il servizio militare di leva (dunque obbligatorio), pertanto, ai sensi del secondo comma dell’art. 2050 DLvo cit,, ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, tale periodo è da considerarsi quale svolto in pendenza di rapporto di lavoro, con conseguente attribuzione di punti (6 annui). 

Ne segue il diritto del ricorrente all’attribuzione del maggior punteggio rivendicato.”

 

Tale pronuncia del Tribunale del Lavoro, proprio in virtù di quanto stabilito dalle recenti sentenze favorevoli del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, assume particolare rilevanza in quanto ha dunque confermato il pieno diritto all’attribuzione di sei punti nelle graduatorie A.T.A. di terza fascia per tutti coloro che hanno prestato il servizio militare di leva (o servizio civile assimilato per legge) dopo il conseguimento del diploma superiore e non in corso di un rapporto di lavoro con la P.A. 

 

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