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Tribunale di Trieste conferma il congedo straordinario retribuito per il dottorato di ricerca

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Il Tribunale di Trieste conferma il diritto del dipendente pubblico al congedo straordinario retribuito per il dottorato di ricerca

Importante pronuncia del Tribunale di Trieste in materia di diritto allo studio dei dipendenti pubblici.

Con ordinanza del 16 luglio 2026, il Collegio della Sezione Lavoro del Tribunale di Trieste ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero dell’Interno, confermando integralmente il provvedimento cautelare che aveva riconosciuto il diritto di un funzionario amministrativo del Ministero ad essere collocato in congedo straordinario retribuito per la frequenza di un corso di dottorato di ricerca presso un’università spagnola.

Il procedimento trae origine dal diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta di aspettativa formulata dal dipendente ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 476/1984, motivato con presunte esigenze organizzative della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste.

Il Tribunale ha ritenuto tale diniego illegittimo, affermando principi di particolare rilievo:

il diritto del dipendente pubblico a frequentare un corso di dottorato costituisce un diritto tutelato dall’ordinamento e può essere limitato solo sulla base di concrete, specifiche e adeguatamente dimostrate esigenze organizzative;

l’Amministrazione non può opporre motivazioni generiche o meramente assertive, ma deve fornire un’effettiva dimostrazione delle ragioni che impedirebbero la concessione del congedo;

spetta all’Amministrazione l’onere di provare la reale situazione organizzativa dell’ufficio, non potendo tale onere essere trasferito sul lavoratore;

il giudice può sindacare la correttezza, la logicità e la coerenza della motivazione posta a fondamento del diniego, senza invadere la discrezionalità organizzativa della Pubblica Amministrazione;

non può essere integrata in sede giudiziale una motivazione originariamente carente mediante la produzione di circostanze o documenti successivi al provvedimento impugnato.

Il Collegio ha inoltre escluso ogni rilievo alle contestazioni formulate dal Ministero circa la mancata attinenza del dottorato con le mansioni svolte dal dipendente e ha riconosciuto la piena rilevanza del percorso di ricerca intrapreso presso l’università estera, richiamando gli accordi internazionali tra Italia e Spagna in materia di riconoscimento dei titoli accademici.

Di particolare interesse è anche il passaggio della decisione nel quale il Tribunale ribadisce che il diritto allo studio e alla ricerca scientifica, tutelato dall’art. 9 della Costituzione, deve essere adeguatamente bilanciato con le esigenze organizzative dell’Amministrazione, senza che queste ultime possano tradursi in un potere discrezionale insindacabile.

L’ordinanza conferma inoltre la sussistenza del requisito dell’urgenza, evidenziando come il mancato tempestivo accesso al congedo avrebbe compromesso in modo irreparabile la prosecuzione del percorso di dottorato.

Il provvedimento rappresenta un importante precedente a tutela dei dipendenti pubblici che intendano accedere ai percorsi di alta formazione, riaffermando il principio secondo cui le esigenze organizzative della Pubblica Amministrazione devono essere effettive, dimostrate e adeguatamente motivate e non possono essere invocate in modo generico per comprimere un diritto riconosciuto dalla legge.

Il ricorrente è stato assistito dagli Avvocati Domenico Naso e Cristina Di Vezza, che hanno sostenuto l’illegittimità del diniego evidenziandone l’insufficiente motivazione e la mancata dimostrazione delle concrete esigenze organizzative poste a fondamento del provvedimento ministeriale

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