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Fine alle indebite trattenute MAECI sull’assegno di sede a titolo di “conglobamento” nei confronti del personale scolastico all’estero

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Corte Suprema di Cassazione: lo Studio Legale Naso & Partner’s mette la parola fine alle indebite trattenute MAECI sull’assegno di sede a titolo di “conglobamento” nei confronti del personale scolastico all’estero

Si chiude in via definitiva una complessa e annosa vicenda giudiziaria che ha interessato per anni il personale scolastico dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito destinato a prestare servizio all’estero. 

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La Corte Suprema di Cassazione, accogliendo il ricorso promosso dagli Avvocati Domenico Naso e Francesca Virga, ha stabilito in modo inequivocabile l’illegittimità della trattenuta mensile operata dal M.A.E.C.I. a titolo di “conglobamento” sull’assegno di sede estera. 

Sebbene la giurisprudenza avesse già espresso indirizzi favorevoli ai lavoratori, l’Amministrazione si ostinava a difendere la legittimità della trattenuta. 

Con Ordinanza pubblicata il 21/09/2026, la Suprema Corte sigilla definitivamente l’orientamento giurisprudenziale, spazzando via ogni residuo dubbio interpretativo e confermando la totale infondatezza delle trattenute operate da anni sull’assegno di sede dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito destinati a prestare servizio all’estero. 

Nell’accogliere le argomentazioni dello Studio Legale Naso & Partner’s, i Giudici di Legittimità hanno chiarito in modo netto l’inapplicabilità della normativa invocata dal M.A.E.C.I.: 

«…Né è applicabile alla fattispecie in esame l’art. 1, comma 37, della legge n. 549/1995. Trattasi, infatti, di norma che testualmente prevede: “Per il personale destinato a prestare servizio all’estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal (omissis), si intende portata in detrazione dall’indennità di servizio all’estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze”. Tale disposizione fa riferimento a conglobamenti tutti precedenti il c.c.n.l. Scuola del 2003 e non considera che gli artt. 2 e 45 d.lgs. n. 165/2001 riservano alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti e attribuiscono alla stessa il potere di derogare a previgenti disposizioni di legge, salve inderogabilità espresse (cfr. Cass. n. 10064/2016). Risulta dunque erroneo continuare a valorizzare, nonostante la diversa volontà manifestata dalle parti collettive, la natura dell’indennità integrativa speciale, ormai priva di significatività una volta mutato il titolo di corresponsione dell’importo, divenuto parte integrante del trattamento retributivo. Invero, non si possono dire sussistenti norme che abbiano modificato tale assetto, in quanto il d.lgs. n. 64/2017 ha lasciato invariati i criteri di attribuzione e quantificazione dell’assegno di sede e ha fatto rinvio al sistema precedente…».

Questa fondamentale pronuncia conferma in modo definitivo la prevalenza della contrattazione collettiva e garantisce al personale della scuola il pieno rispetto del proprio trattamento economico spettante per il servizio prestato all’estero. 

Lo Studio Legale Naso esprime grande soddisfazione per un risultato che segna un punto di svolta decisivo e definitivo per la tutela dei diritti dei lavoratori della scuola in ambito internazionale. 

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