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Mobilità del personale docente e ATA 

A– Riconoscimento integrale del punteggio per il servizio militare/civile anche non in costanza di nomina 

B – Limiti alla precedenza ex art. 33 Legge n. 104/1992. Commento ragionato alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 31 agosto 2026, n. 24893.

Sentenza Cassazione n. 24893 depositata il 31 agosto 2026

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1. Quadro Generale e Rilevanza della Decisione

Con la sentenza n. 24893 depositata il 31 agosto 2026, la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione si è pronunciata su nodi interpretativi centrali che governano le procedure di mobilità territoriale e professionale del personale scolastico.

La pronuncia assume primario rilievo giurisprudenziale e pratico poiché:

  1. Accoglie il principio della piena e integrale valutabilità del servizio militare di leva e del servizio civile sostitutivo nelle graduatorie di mobilità, anche laddove prestato non in costanza di rapporto di impiego.
  2. Conferma la legittimità delle limitazioni previste dalla contrattazione collettiva integrativa (CCNI) per la precedenza ex art. 33 della Legge n. 104/1992 in favore del figlio che assiste il genitore disabile grave, escludendo la natura assoluta del diritto nei trasferimenti interprovinciali definitivi.
  3. Ribadisce la validità dell’articolazione a fasi delle procedure di trasferimento, riconoscendo l’ampia discrezionalità tecnica della contrattazione collettiva nel bilanciamento dei contrapposti interessi (Corte di Appello di Catania, Sentenza n.337 del 17 aprile 2024).

2. Valutazione del Servizio Militare/Civile nella Mobilità Territoriale (Motivo Accolto)

Il fulcro favorevole al personale scolastico risiede nella declaratoria di illegittimità del diniego del punteggio aggiuntivo per il servizio militare di leva o per il servizio civile sostitutivo nelle domande di mobilità.

Il principio di diritto affermato

La Suprema Corte ha coordinato l’art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) con l’art. 485, comma 7, e l’art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico Scuola) (DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 / Art. 569.) (DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 / Art. 485.) (Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 34687 del 16/11/2021) (Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 11714 del 05/05/2025). In virtù di tale quadro normativo e alla luce dell’art. 52, comma 2, della Costituzione:

  • Il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile equiparato sono sempre utilmente valutabili, non solo ai fini della carriera (ricostruzione di carriera) e dell’accesso ai ruoli/graduatorie concorsuali, ma anche nelle procedure di mobilità del personale di ruolo.
  • Tale rilevanza spetta sia se il servizio è stato reso in costanza di rapporto di lavoro sia se prestato al di fuori di esso (Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 34687 del 16/11/2021) (Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 11714 del 05/05/2025).
  • Nelle procedure di mobilità scolastica il relativo punteggio (tipicamente 6 punti per anno di servizio) deve essere calcolato nella misura integrale prevista dalla normativa di settore.

La Cassazione ha pertanto cassato la decisione di merito che aveva disconosciuto il punteggio richiesto dal docente, aprendo la strada alla correzione delle graduatorie e alla riassegnazione delle sedi spettanti.

3. Precedenza Legge 104/1992 per l’Assistenza al Genitore (Motivo Rigettato)

La Suprema Corte ha invece rigettato le censure relative al mancato riconoscimento della precedenza assoluta nei trasferimenti interprovinciali per il figlio referente unico del genitore con handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/1992 (Ordinanza Ministeriale n. 36 del 1° marzo 2023) (LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 / Art. 33.).

Punti cardine della motivazione:

  • Natura non assoluta della tutela: Il diritto di cui all’art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992 (“ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina“) non configura un diritto soggettivo incondizionato, ma richiede il bilanciamento con le esigenze organizzative dell’Amministrazione e i diritti degli altri lavoratori (Corte d’Appello Catanzaro, sez. 1, sentenza n. 666/2022) (DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 / Capo II / Art. 601.) (Corte d’Appello Torino, sez. LA, sentenza n. 212/2021).
  • Legittimità del CCNI: Le clausole della contrattazione collettiva integrativa che riservano la precedenza interprovinciale ai genitori, ai tutori legali e al coniuge, limitando la tutela del figlio caregiver alla mobilità provinciale o alle operazioni di assegnazione provvisoria annuale, sono pienamente legittime e non nulle (Corte d’Appello Catanzaro, sez. 1, sentenza n. 666/2022).
  • Conformità al Diritto Eurounitario: La Corte ha chiarito, conformandosi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (tra cui sent. 11 settembre 2025, causa C-38/24, Bervidi; sent. 12 marzo 2026, causa C-597/24, Zirvatta), che la Direttiva 2000/78/CE tutela il divieto di discriminazione associata alla disabilità, ma non impone automatismi sovraordinati o precedenze assolute nei trasferimenti stabili.
  • Piano astratto vs Ragionevole Accomodamento: Mentre la norma generale pattizia gradua legittimamente i trasferimenti, l’obbligo datoriale di adottare un “accomodamento ragionevole” ex art. 5 Direttiva 2000/78/CE sorge solo ove il dipendente abbia tempestivamente allegato e provato la sussistenza di condizioni concrete e stringenti (es. essere l’unico soggetto della cerchia familiare idoneo all’assistenza, aver documentato le modalità assistenziali e aver già esperito infruttuosamente le domande di assegnazione provvisoria).

4. Articolazione in Fasi delle Procedure di Mobilità

La pronuncia ha confermato che l’articolazione delle operazioni di mobilità in sequenze e fasi distinte (es. fasi territoriali endoprovinciali, interprovinciali, mobilità straordinaria e ordinaria ex L. n. 107/2015 e CCNI) costituisce esercizio legittimo dell’autonomia contrattuale e organizzativa (art. 40 D.Lgs. 165/2001; artt. 462 e 470 D.Lgs. 297/1994) (DECRETO LEGISLATIVO 16 aprile 1994, n. 297 / Art. 470.) (Corte di Appello di Catania, Sentenza n.337 del 17 aprile 2024) (Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 32576 del 23/11/2023).

Ne deriva che:

  • La comparazione tra candidati avviene unicamente all’interno della medesima fase (Corte di Appello di Catania, Sentenza n.337 del 17 aprile 2024) (Corte d’Appello Torino, sez. LA, sentenza n. 212/2021).
  • Il possesso di un punteggio più elevato non conferisce il diritto di prevalere su candidati collocati o soddisfatti in fasi anteriori o regolate da distinte preferenze normative e contrattuali (Corte di Appello di Catania, Sentenza n.337 del 17 aprile 2024).

5. Sintesi Comparativa dei Profili Decisi

Aspetto Oggetto di Giudizio Disciplina Contrattuale / Prassi Amministrativa Esito Cassazione n. 24893/2026 Conseguenza Pratica per il Personale
Servizio Militare / Civile non in costanza di nomina Mancata o ridotta attribuzione di punteggio nelle graduatorie di mobilità Accoglimento del ricorso

 (in conformità a Cass. 5679/2020 e 6470/2026) (Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 34687 del 16/11/2021) (Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 11714 del 05/05/2025)

Diritto al riconoscimento integrale del punteggio di servizio (6 punti per anno).
Precedenza Figlio Caregiver (L. 104/92) Trasferimenti Interprovinciali Limitazione della precedenza interprovinciale alle sole assegnazioni provvisorie annuali Rigetto del ricorso

 (Legittimità del CCNI confermata) (Corte d’Appello Catanzaro, sez. 1, sentenza n. 666/2022) (Corte d’Appello Torino, sez. LA, sentenza n. 212/2021)

Nessun diritto automatico al trasferimento definitivo interprovinciale con precedenza assoluta; tutela azionabile tramite assegnazione provvisoria o dimostrazione di accomodamento ragionevole.
Articolazione delle Operazioni di Mobilità per Fasi Preferenza assegnata a specifiche categorie in fasi cronologicamente differenziate Rigetto del ricorso

 (Legittimità del sistema a fasi) (Corte di Appello di Catania, Sentenza n.337 del 17 aprile 2024)

Prevalenza della fase rispetto al mero dato numerico del punteggio.

6. Indicazioni Operative e Azioni di Tutela Raccomandate

Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, lo Studio consiglia ai propri clienti le seguenti linee d’azione:

  • Azioni per il recupero del punteggio del servizio militare/civile

  1. Verifica della documentazione: Reperire il foglio matricolare o il congedo attestante il servizio militare o il certificato di svolgimento del servizio civile sostitutivo, verificando che sia stato prestato dopo il conseguimento del titolo di studio utile.
  2. Diffida stragiudiziale in autotutela: Presentare formale istanza/diffida all’Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale (ex Provveditorato) e al Ministero per richiedere la rettifica del punteggio attribuito nella graduatoria di mobilità e nella graduatoria interna d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari.
  3. Ricorso al Giudice del Lavoro: In caso di mancato adeguamento spontaneo o di rigetto dell’istanza da parte dell’Amministrazione, sussistono ottimi presupposti per proporre ricorso giurisdizionale ex art. 414 c.p.c. per l’attribuzione del punteggio e la declaratoria del diritto al trasferimento nella sede spettante.
  • Gestione delle tutele per assistenza a familiari disabili (Legge 104/1992)

  1. Mobilità interprovinciale definitiva: Sconsigliate azioni giudiziarie fondate sul mero automatismo dell’art. 33, c. 5, L. 104/1992 contro il CCNI, stante la costante giurisprudenza di legittimità sfavorevole (Corte d’Appello Catanzaro, sez. 1, sentenza n. 666/2022) (Corte d’Appello Torino, sez. LA, sentenza n. 212/2021).
  2. Domanda di Assegnazione Provvisoria: Utilizzare tempestivamente il canale dell’assegnazione provvisoria annuale, nel cui ambito la precedenza per il figlio caregiver è pienamente riconosciuta dal contratto collettivo (Corte d’Appello Catanzaro, sez. 1, sentenza n. 666/2022).
  3. Istanza di Accomodamento Ragionevole: Qualora sussistano situazioni eccezionali (impossibilità oggettiva di tutti gli altri familiari, gravità estrema, reiterate domande di assegnazione provvisoria respinte per assenza di cattedre), predisporre un’articolata istanza motivata corredata da dettagliata prova documentale dei singoli presupposti prima di adire l’Autorità Giudiziaria.

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