- Il Tribunale condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare € 2.925,51 a una docente precaria. Possibile ottenere il riconoscimento dell’indennità sostitutiva per le ferie non fruite.
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Importante pronuncia del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro – che, con sentenza n. 2677/2026 del 29 ottobre 2026, ha accolto il ricorso patrocinato dagli Avv.ti Domenico Naso e Mikelangelo Di Lella, riconoscendo il diritto di una docente precaria a ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute.
Una decisione importante per tutto il personale docente assunto con contratto a tempo determinato, che riporta al centro dell’attenzione una questione particolarmente sentita da migliaia di insegnanti: il mancato pagamento delle ferie maturate durante gli anni di servizio con contratti di supplenza.
COSA HA STABILITO IL TRIBUNALE?
Nel caso esaminato, la docente aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso diversi contratti a tempo determinato, con scadenza al 30 giugno.
Al termine dei rapporti di lavoro, non aveva ricevuto il pagamento dell’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non effettivamente godute.
Il Tribunale di Foggia ha accolto il ricorso, condannando il Ministero a corrispondere:
€ 2.925,51 lordi a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi non fruiti;
gli interessi sulle somme riconosciute;
Una vittoria significativa che conferma l’importanza di tutelare i diritti economici dei docenti precari.
CHI HA DIRITTO A PRESENTARE RICORSO?
La questione riguarda, in particolare, i docenti assunti con contratti a tempo determinato, compresi quelli con scadenza al 30 giugno, che non abbiano percepito l’indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute.
La Corte di Cassazione, con le recenti sentenze n. 16525 e n. 16530 del 27 maggio 2026 e n. 18590 dell’8 giugno 2026, ha ulteriormente precisato i principi che regolano il diritto alla monetizzazione delle ferie del personale scolastico.
In particolare, occorre distinguere tra:
1. Periodi di sospensione delle lezioni durante l’anno scolastico
In questi periodi, individuati dai calendari scolastici regionali, il docente può normalmente fruire delle ferie. La mancata richiesta può quindi comportare la perdita del relativo trattamento sostitutivo, nei limiti e alle condizioni individuate dalla giurisprudenza.
2. Periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno
In questo arco temporale il docente può essere ancora impegnato nelle attività funzionali all’insegnamento, negli scrutini e negli altri adempimenti programmati dalla scuola.
In tale situazione, la perdita del diritto all’indennità sostitutiva presuppone che il dirigente scolastico abbia fornito una comunicazione espressa, chiara e tempestiva, mettendo il docente concretamente nelle condizioni di fruire delle ferie e informandolo delle conseguenze derivanti dal mancato godimento.
In assenza di tale preventiva informazione, il mancato godimento delle ferie non può essere automaticamente imputato a una libera scelta del lavoratore.
ATTENZIONE: NON TUTTE LE FERIE NON GODUTE POSSONO ESSERE AUTOMATICAMENTE PERSE!
La circostanza che il docente non abbia presentato una richiesta di ferie non determina, da sola e in ogni situazione, la perdita del diritto all’indennità sostitutiva.
È necessario verificare concretamente:
la durata e la tipologia dei contratti di supplenza;
i giorni di ferie maturati durante il servizio;
i calendari scolastici regionali e i relativi periodi di sospensione delle lezioni;
gli eventuali impegni collegiali e valutativi;
le comunicazioni eventualmente ricevute dal dirigente scolastico;
l’effettiva possibilità di fruire delle ferie prima della cessazione del rapporto.
Ogni posizione deve pertanto essere esaminata individualmente, sulla base della documentazione contrattuale e scolastica.
ADERISCI AL RICORSO E VERIFICA SE HAI DIRITTO A OTTENERE IL PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE!
Lo Studio Legale Naso & Partners promuove un’iniziativa di tutela legale rivolta ai docenti precari che ritengono di aver maturato il diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non fruite.
Se hai prestato servizio con contratti a tempo determinato e, alla cessazione del rapporto, non hai ricevuto il pagamento delle ferie spettanti, puoi richiedere una valutazione della tua posizione.
NON RINUNCIARE AI TUOI DIRITTI!
Contatta lo Studio Legale Naso & Partners per ricevere informazioni sull’iniziativa e verificare la possibilità di aderire al ricorso.
Studio Legale Naso & Partners
Avv. Domenico Naso
Avv. Mikelangelo Di Lella