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MOBILITÀ NEL PUBBLICO IMPIEGO: LO STUDIO LEGALE NASO & PARTNERS BLOCCA LE DECURTAZIONI STIPENDIALI DELL’ACI

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Una grande vittoria per lo Studio Legale Naso & Partners che, con la difesa degli Avvocati Domenico Naso e Francesca Virga, ha ottenuto una fondamentale pronuncia del Tribunale di Roma a tutela dei diritti retributivi nel pubblico impiego contrattualizzato.

Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice Dott. Paolo Mormile, ha infatti emesso due importanti sentenze con cui ha accolto i ricorsi promossi da due dipendenti dell’Automobile Club d’Italia (ACI), annullando i tagli unilaterali sugli stipendi operati dall’Ente e respingendo integralmente le pretese restitutorie avanzate in via riconvenzionale dall’Amministrazione.

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La controversia traeva origine dal provvedimento con cui l’ACI aveva unilateralmente rideterminato e ridotto il trattamento economico delle lavoratrici transitate nei ruoli dell’Ente mediante mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001. 

Nonostante i contratti individuali sottoscritti all’atto del trasferimento riconoscessero espressamente un differenziale stipendiale mensile, l’Ente aveva proceduto alla soppressione della voce e richiesto la restituzione delle somme asseritamente indebitate. 

Il Giudice del Lavoro, accogliendo in pieno l’impostazione difensiva sostenuta dagli Avvocati Domenico Naso e Francesca Virga, ha ribadito la centralità della contrattazione individuale e i principi di continuità del rapporto di lavoro nei trasferimenti tra Pubbliche Amministrazioni, motivando che <<La successiva rideterminazione non può quindi essere giustificata dal solo richiamo all’erroneità della precedente valutazione, senza una puntuale dimostrazione dei presupposti normativi e contrattuali che avrebbero imposto la soppressione dell’emolumento e senza un’adeguata ricostruzione della posizione economica della dipendente al momento del trasferimento.>>.

Di particolare rilievo è anche il rigetto della domanda riconvenzionale con cui l’ACI pretendeva la ripetizione di somme ritenute non dovute, in relazione alla quale il Giudice del Lavoro si è così espresso: <<L’azione di ripetizione presuppone la prova dell’effettivo pagamento e dell’assenza di una valida causa giustificativa. Nel caso di specie, le somme contestate risultano corrisposte nell’ambito del rapporto di lavoro e in esecuzione del trattamento economico formalizzato dall’ACI nel contratto individuale e applicato nei primi mesi successivi al trasferimento>>. 

Le decisioni odierne confermano l’illegittimità dei provvedimenti di decurtazione stipendiale adottati dall’ACI, condannando l’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate: un’importante affermazione ottenuta in sede giudiziaria, che contribuisce a consolidare orientamenti imprescindibili a salvaguardia del trattamento economico nel pubblico impiego.

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