Con la sentenza n. 7063/2026, pubblicata il 24 settembre 2026, la Sezione Quinta del Consiglio di Stato si è pronunciata in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale dell’Area Sanitaria, fornendo un importante chiarimento sull’interpretazione delle clausole dei bandi relative al computo e alla valutazione dei titoli di servizio e degli incarichi professionali.
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Il caso e la questione giuridica
La controversia trae origine dall’impugnazione della graduatoria di un concorso pubblico indetto dalla Regione Basilicata per la copertura di un’unità di personale dirigenziale a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nel ruolo Area Sanitaria (Medico).
La candidata seconda classificata contestava la decurtazione del punteggio attribuito per gli incarichi di particolare competenza professionale, assumendo che la clausola del bando che prevedeva la decurtazione del periodo necessario come requisito di accesso avrebbe dovuto applicarsi solo ai titoli maturati nello specifico lasso temporale iniziale e non tramite una decurtazione automatica del quantum temporale.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermando la legittimità dell’operato della Commissione esaminatrice e la sentenza del TAR Basilicata.
I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che:
Le clausole dei bandi di concorso devono essere interpretate prioritariamente secondo il significato letterale delle parole e la loro connessione.
La previsione di “neutralizzare” un dato periodo temporale ai fini della valutazione dei titoli ha la funzione di premiare unicamente l’esperienza di durata ulteriore e superiore rispetto a quella minima prescritta per l’accesso al concorso. Pertanto, la riduzione del quantum temporale si applica a prescindere dal momento di effettiva maturazione dei singoli titoli.
Il Consiglio di Stato ha, pertanto, ribadito il principio di diritto secondo cui <<le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione>>.
A cura dell’Avv. Francesca Virga