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AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA: IL TAR DEL LAZIO STABILISCE L’ILLEGITTIMITA’ DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI ACCESSO ED ORDINA ALL’AMMINISTRAZIONE DI PROVVEDERE ALLA RIPETIZIONE DELLA SUDDETTA PROVA

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Il TAR del Lazio, con la recente Ordinanza del 28 gennaio 2022, ha stabilito l’illegittimità delle modalità di svolgimento del test di accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2021/2022, ordinando la ripetizione della suddetta prova in favore di una ricorrente.

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In precedenza una candidata, durante l’espletamento di tale procedura di selezione, aveva legittimamente richiesto la sostituzione di tutto il materiale oggetto di prova, in quanto aveva inavvertitamente apposto un segno con la penna al di fuori del relativo riquadro delle risposte. 

Tuttavia la Commissione aveva erroneamente proceduto alla sostituzione del solo modulo risposte, in palese violazione della previsione contenuta nell’Allegato 1 del D.M. n. 730/2021.

Successivamente la predetta Commissione, riconoscendo l’errore commesso ed a soli venti minuti dal termine della prova, aveva addirittura proceduto alla consegna alla candidata di un nuovo plico contenente sia il foglio delle domande che quello dedicato alle risposte, richiedendo alla stessa di completare il proprio compito in tale residuo termine. 

Gli avvocati Domenico Naso e Valerio Lancia, a cui la predetta candidata si è rivolta a tutela dei suoi diritti, ritenendo l’operato dell’Amministrazione assolutamente illegittimo, hanno così presentato ricorso al TAR del Lazio. 

Con l’Ordinanza del 28 gennaio 2022, il TAR del Lazio ha accolto l’istanza cautelare di parte ricorrente con la seguente motivazione: “il ricorso proposto risulta prima facie assistito da sufficiente fumus boni iuris in quanto la sostituzione effettuata, laddove in prima battuta realizzata tramite la sostituzione del solo modulo risposte, appare sotto tale profilo non conforme alla previsione contenuta nel D.M. n. 730/2021, allegato 1, paragrafo 7, in forza della quale “La sostituzione che si dovesse rendere necessaria, nel corso della prova, anche di uno solo dei documenti indicati ai punti b) e c)” – con riferimento al “modulo risposte dotato dello stesso codice identificativo del plico” di cui al menzionato punto “c”– “comporta la sostituzione integrale del plico, in quanto tali documenti sono contraddistinti dal medesimo codice identificativo del plico”. Il Giudice amministrativo ha così ordinato al Ministero dell’Università e della Ricerca ed all’Università dove si era svolta la suddetta prova – per la parte di rispettiva competenza – di procedere alla ripetizione della prova nei riguardi della ricorrente mediante la somministrazione di un nuovo test recante i quesiti appositamente selezionati e nel rispetto delle modalità di svolgimento della prova di ammissione, già prefissate dal Ministero per l’a.a. 2021/2022.

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