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TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE SUL SOSTEGNO CONSEGUITI ALL’ESTERO: AL VIA I RICORSI AL TAR LAZIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI RIGETTO PER EVITARE LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO

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In queste settimane diversi docenti hanno purtroppo ricevuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito la notifica del provvedimento di rigetto in ordine alla procedura di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e, in particolare, per i titoli conseguiti in Spagna e Romania.

sostegno estero

Le motivazioni addotte dall’Amministrazione a tali dinieghi non appaiono affatto condivisibili e, in proposito, si osserva che il TAR del Lazio, con la sentenza del 23 giugno 2023, si è già così espresso in un caso analogo seguito dallo Studio legale: “Il provvedimento impugnato contrasta con la disciplina europea come ricostruita dalle recenti pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 18, 19, 20, 21, 22 del 2022), che proprio con riferimento ai titoli di formazione su sostegno conseguiti all’estero ha affermato che il Ministero deve esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo “tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno». Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE, come sta del resto già accadendo in analoghi casi già pervenuti all’attenzione di questo Consiglio di Stato in sede di ottemperanza.”;

– peraltro “anche laddove non si voglia riconoscere la piena o la diretta applicabilità della Direttiva 2005/36/CE, come assume la Commissione nel già citato parere del 31 luglio 2019, persiste l’obbligo per le autorità italiane, come sostiene la stessa Commissione, di valutare le domande pertinenti ai sensi delle disposizioni più generali del TFUE in vista di un eventuale riconoscimento della formazione seguita, per quanto in assenza delle garanzie e dei requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE, e non è precluso alle stesse autorità di adottare queste garanzie, in modo estensivo, anche alla vicenda qui controversa.”.

Più recentemente, il TAR del Lazio ha ribadito il predetto orientamento giurisprudenziale, affermando l’illegittimità di tali provvedimenti di rigetto, in quanto il Ministero dell’Istruzione e del Merito non avrebbe puntualmente esaminato il percorso formativo svolto dall’insegnante all’estero e dunque non avrebbe operato un confronto dettagliato tra i requisiti richiesti per l’insegnamento del sostegno all’estero e quelli previsti dal sistema scolastico italiano. Tali provvedimenti sono risultati altresì illegittimi per la mancata adozione, da parte dell’Amministrazione, di misure compensative al fine di colmare eventuali lacune tra i due sistemi scolastici.

Si evidenzia inoltre che, sempre in queste settimane, diversi Uffici Scolastici Regionali hanno invitato i dirigenti scolastici a verificare tutte le posizioni dei docenti che hanno conseguito il titolo sul sostegno all’estero e che si trovano in attesa del riconoscimento nonché di provvedere, in caso fosse già stato adottato un provvedimento di rigetto, all’immediata risoluzione del contratto di lavoro, con gravissime conseguenze sociali ed economiche per tutti i docenti interessati. 

Alla luce di quanto esposto, risulta particolarmente importante aderire tempestivamente al ricorso al TAR del Lazio – entro sessanta giorni dalla relativa notifica – avverso tale provvedimento di rigetto che è stato comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Per informazioni ed adesioni al ricorso è possibile inviare una mail a: segreteriastudiolegalenaso@gmail.com

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