In questo periodo numerosi docenti hanno purtroppo dovuto riscontrare di essere stati esclusi dalle procedure di assegnazione di supplenze da GPS, sebbene i medesimi docenti risultino tuttora in posizione utile per l’attribuzione di tale incarico annuale.
In particolare l’algoritmo predisposto dal Ministero dell’Istruzione, nel caso in cui i docenti interessati – nel turno di nomina precedente – non abbiano ricevuto l’incarico per mancanza di sedi disponibili tra quelle richieste nella domanda informatizzata, ha erroneamente considerato tali docenti come rinunciatari, escludendoli così anche dai successivi turni di nomina.
Conseguentemente tali docenti, pur trovandosi in una migliore posizione in graduatoria rispetto agli altri aspiranti, sono stati arbitrariamente esclusi per il presente anno scolastico dall’attribuzione di tutti gli incarichi di supplenza, con gravissime conseguenze economiche e professionali per i medesimi.
Tale esclusione risulta palesemente illegittima, atteso che l’art. 4, comma 9, del D.M. 242 del 2021 prevede espressamente: “La mancata assegnazione dell’incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell’Ordinanza ministeriale, per le quali si applicano gli articoli 4 e 5 del presente decreto in quanto compatibili”.
Lo Studio Legale avvia pertanto le adesioni al ricorso individuale che verrà presentato presso il Tribunale del Lavoro al fine di richiedere il risarcimento dei danni sia per la mancata percezione delle retribuzioni che per l’attribuzione del punteggio per il servizio spettanti a tali docenti per il presente anno scolastico.
Per informazioni ed adesioni al ricorso è possibile inviare una mail a: avv.domeniconaso@gmail.com;