NOTA MIUR N. 2971 DEL 17.03.2017 (ABILITAZIONE CONSEGUITA IN SPAGNA): LA CORTE DI APPELLO DI ROMA ACCOGLIE IL RICORSO DELLO STUDIO LEGALE NASO & PARTNERS E CONDANNA L’AMMINISTRAZIONE ALL’INDENNIZZO PER ECCESSIVA DURATA DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, ha recentemente emesso l’Ordinanza del 23.07.2024, con la quale ha integralmente accolto il ricorso proposto dallo Studio Legale Naso & Partners in ordine alla domanda di equa riparazione per eccessiva durata del processo celebrato dinanzi al TAR del Lazio.
In precedenza, nell’anno 2017 diversi ricorrenti, assistiti dallo Studio Legale Naso & Partners, avevano adito il TAR del Lazio al fine di impugnare la nota MIUR (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) n. 2971 del 17.03.2017 con la quale l’Amministrazione, modificando i criteri previsti in precedenza, aveva erroneamente subordinato il riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Spagna, richiedendo l’ulteriore requisito del superamento del concorso pubblico – o di una parte dello stesso – per l’insegnamento in Spagna, ovvero essere iscritti nelle graduatorie straordinarie dei professori supplenti delle Comunità autonome spagnole.
Con sentenza del 31.10.2023 il TAR del Lazio ha accolto integralmente tale ricorso e la predetta pronuncia, non essendo stata impugnata dall’Amministrazione, è dunque passata in giudicato.
Conseguentemente i suddetti ricorrenti hanno presentato ricorso ex Legge n. 89/2021 dinanzi alla Corte Appello di Roma al fine di richiedere un equo indennizzo per l’eccessiva durata del predetto giudizio svolto dinanzi al Giudice amministrativo.
Con Ordinanza del 23.07.2024 la Corte di Appello di Roma ha accolto tale ricorso, evidenziando che “il giudizio presupposto si è protratto per anni 6, mesi 5, giorni 10, e, dunque, detratti i tre anni di cui al citato art. 2, comma 2-bis, vi è stato superamento della pag. 3 di 4 durata ragionevole del processo di anni 3, mesi 5, giorni 9, arrotondati ad anni 3 (esclusa la frazione di anno inferiore a sei mesi, ex art. 2-bis, comma 1, L. n. 89/2001), non risultando stasi processuali imputabili ai ricorrenti;” ed ha condannato l’Amministrazione alla corresponsione di un indennizzo in favore di ciascun ricorrente.