NOTA INFORMATIVA
INSERIMENTO IN 2 FASCIA
AGGIORNAMENTO GRADUATORIE DI SECONDA FASCIA 2019
Il Ministero dell’Istruzione con Decreto dipartimentale n. 73 del 28 gennaio 2019 ha fornito le istruzioni per l’integrazione delle graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326.
Chi intende partecipare al ricorso deve inviare la domanda di inserimento in graduatoria di seconda fascia (che qui alleghiamo quale doc. 1) per facilità) a mezzo raccomandata a/r entro il 16 febbraio 2019, così come indicato dal decreto dipartimentale n. 73/2019 al fine di manifestare la volontà di essere inserito in seconda fascia.
Venendo al contenuto illegittimo del provvedimento del Ministero, si evidenzia che, nell’indicare la platea dei destinatari del provvedimento, il Ministero ha illegittimamente escluso alcune categorie di docenti che, pur avendo diritto all’inserimento in graduatoria di seconda fascia, sono costantemente escluse dalla possibilità di inserirsi in graduatoria poiché il M.I.U.R. non considera abilitante il titolo di studio da essi posseduto.
Si tratta, in particolare, dei docenti in possesso del diploma di istruzione superiore I.T.P. e dei docenti in possesso del titolo A.F.A.M.
Pertanto, alla luce del reiterato ed illegittimo comportamento del M.I.U.R., lo Studio Legale Naso & Associati ha avviato le adesioni per la proposizione di un ricorso innanzi al TAR del Lazio, che sarà proposto per impugnare il decreto dipartimentale n. 73 del 28 gennaio 2019, laddove non consente ai docenti I.T.P. ed ai docenti A.F.A.M. di presentare la domanda di inserimento in seconda fascia di istituto e di inserirsi in graduatoria per concorrere alla assegnazione delle cattedre.
Con il ricorso si vuole invertire anche l’orientamento negativo formatosi a seguito di alcune pronunce del Consiglio di Stato. Lo Studio, pertanto, strutturerà il ricorso con il preciso obiettivo di condurre la Magistratura Amministrativa a ragionare diversamente e a modificare l’orientamento negativo sinora espresso dal Consiglio di Stato, riconoscendo il diritto dei docenti I.T.P. e dei diplomati Afam all’inserimento in 2 fascia.
Si evidenziano, quindi, le difficoltà che il ricorso dovrà affrontare stante l’orientamento negativo del Consiglio di Stato.
Quanto ai motivi di ricorso che verranno sostenuti a favore dei docenti I.T.P. che intendono ottenere l’inserimento in graduatoria di seconda fascia, corre l’obbligo di precisare che a favore dell’inserimento in seconda fascia di tali docenti militano diversi argomenti.
In primo luogo, si evidenzia che con la sentenza n. 10789 dell’anno 2017 del T.A.R. Lazio, – avente per oggetto l’annullamento del decreto ministeriale n. 374/2017 nella parte in cui non consentiva l’inserimento in seconda fascia agli I.T.P., – è stato consentito l’inserimento in seconda fascia ai docenti I.T.P. ed annullato il provvedimento del Ministero.
Tale sentenza, pubblicata il 27 ottobre 2017 non è stata sottoposta a gravame ed è passata in giudicato.
Occorre precisare che sulla medesima questione è intervenuta anche altra sentenza del T.A.R. Lazio, n. 12084/2017, anch’essa passata in giudicato.
Considerata, pertanto, l’efficacia demolitoria erga omnes della sentenza di annullamento parziale del regolamento n. 374/17, il Ministero fa rivivere il D.M. annullato dal T.A.R. emanando il d.m. 73 del 2019, con cui riproduce il contenuto del d.m. n. 374/2017 e, segnatamente, la clausola escludente nei confronti dei docenti in possesso del diploma I.T.P. già annullata con sentenza passata in giudicato.
Vale la pena di sottolineare ulteriormente che trattasi di atti regolamentari volti a disciplinare il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
In relazione al valore erga omnes delle sentenze demolitorie di atti amministrativi di macro-organizzazione, la giurisprudenza ha sostenuto che “..considerato che il D.M. n.235/2014 – di cui il D.M. n. 325/2015 è parte integrante e che, nella relativa previsione, ne ripete pedissequamente i contenuti – è stato annullato in parte qua con la sentenza di cui in precedenza con efficacia che è stata ritenuta, da parte del Collegio, in analogo e precedente contenzioso, operare ERGA OMNES nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione” (così, ex multis, TAR Lazio sentenza n. 14303 del 21.12.2015).
In secondo luogo, si evidenzia che la legge n. 145 del 28 dicembre 2018, ovvero la legge finanziaria per l’anno 2019, si è occupata della materia degli insegnanti tecnico-pratici apportando delle modifiche al decreto legislativo n. 59/2017.
In particolare, è stato modificato il sistema di accesso ai ruoli per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del novellato art. 22, comma 2 D.lgs. 59/2017, che ora così dispone: “I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, decreto legislativo n. 59/2017 sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”.
Gli insegnanti tecnico pratici, dunque, sino al 2024/2025, partecipano ai concorsi per la selezione degli insegnanti di ruolo facendo valere il diploma quale titolo di accesso, considerato che la normativa vigente in materia di classi di concorso prevede che gli I.T.P. accedono all’insegnamento delle classi di concorso con il diploma vedi tabella B allegata al D.P.R. 14 febbraio 2016, n.19.
Pertanto, la normativa predetta ribadisce il valore del diploma I.T.P. che deve considerarsi valido sia ai fini dell’accesso al concorso e, pertanto, anche per l’accesso alle graduatorie di istituto di seconda fascia.
CHI PUÒ PARTECIPARE AL RICORSO?
Lo Studio sta predisponendo uno specifico ricorso al TAR Lazio a favore delle seguenti categorie di docenti:
- Docenti in possesso del diploma di istruzione superiore nelle materie Tecnico-Pratiche (docenti I.T.P.);
- Docenti che hanno conseguito il diploma presso le istituzioni A.F.A.M.
Si precisa che possono partecipare al ricorso anche coloro che hanno già aderito a precedenti ricorsi, che non sono stati discussi nel merito.
PER PARTECIPARE VANNO INVIATI ALLO STUDIO I SEGUENTI DOCUMENTI COMPILATI E SOTTOSCRITTI
modello privacy;
procura alle liti;
Scheda di adesione al ricorso;
Copia documento di riconoscimento;
Copia versamento quota di partecipazione al ricorso.
Si prega cortesemente di non spillare i documenti richiesti, dovendo predisporre la scannerizzazione dei documenti inviati.
COME INVIARE LA DOCUMENTAZIONE PRESSO LO STUDIO
Per completare la domanda di partecipazione al ricorso occorre inviare CON POSTA RACCOMANDATA A/R la documentazione al seguente indirizzo: Avv. Domenico Naso Salita San Nicola da Tolentino, 1/b – 00187 Roma.
ENTRO QUANDO DEVO INVIARE I DOCUMENTI ALLO STUDIO ?
Le adesioni dovranno pervenire allo scrivente entro la data del 20 marzo 2019.
QUANTO COSTA IL RICORSO?
Il costo complessivo del ricorso è di euro 120,00 (centoventi,00) per ogni tipologia di ricorso. il costo copre le spese per la fase giudiziale innanzi al t.a.r. Lazio.
Per gli iscritti alla UIL Scuola e per chi ha già partecipato ad un precedente ricorso con lo Studio il costo è ridotto ad euro 80,00 (ottanta/00).
COME POSSO AVERE INFORMAZIONI SUL RICORSO DOPO L’INVIO DEI DOCUMENTI ALLO STUDIO?
Tutte le informazioni relative allo stato dei ricorsi possono essere richieste inviando una mail al seguente indirizzo:
Mail: segreteriastudiolegalenaso@gmail.com
scrivendo nell’oggetto per quale categoria di ricorso è stata presentata la domanda di partecipazione al ricorso.
Si allega:
- Copia domanda di inserimento in seconda fascia da compilare e spedire al M.I.U.R.;
- Privacy ricorso;
- Procura alle liti;
- Scheda di adesione;
- IBAN.
Roma, 3 febbraio 2019 Studio Legale “Naso & Associati”
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