Customize Consent Preferences

We use cookies to help you navigate efficiently and perform certain functions. You will find detailed information about all cookies under each consent category below.

The cookies that are categorized as "Necessary" are stored on your browser as they are essential for enabling the basic functionalities of the site. ... 

Always Active

Necessary cookies are required to enable the basic features of this site, such as providing secure log-in or adjusting your consent preferences. These cookies do not store any personally identifiable data.

No cookies to display.

Functional cookies help perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collecting feedback, and other third-party features.

No cookies to display.

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics such as the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

No cookies to display.

Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

No cookies to display.

Advertisement cookies are used to provide visitors with customized advertisements based on the pages you visited previously and to analyze the effectiveness of the ad campaigns.

No cookies to display.

Contattaci

Seguici

ANCORA UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE CHE ACCERTA L’ILLEGITTIMITA’ DELLA PROCEDURA DI NOMINA DA GPS

  • Home
  • News
  • ANCORA UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE CHE ACCERTA L’ILLEGITTIMITA’ DELLA PROCEDURA DI NOMINA DA GPS

Questa volta è il Tribunale di Ivrea che, investito della questione dallo Studio Legale Naso & Partener, accoglie il ricorso e dichiara il sistema “paradossale” introdotto dal MIM nel conferimento degli incarichi da GPS.

Il Tribunale di Ivrea accoglie pienamente la tesi sostenuta in ricorso dall’Avvocato Domenico Naso  affermando come l’interpretazione data dal Ministero all’ordinanza che regola l’attribuzione dei posti non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del principio meritocratico.

Secondo il Ministero, il combinato disposto dei commi dell’articolo 12 dell’ordinanza ministeriale renderebbe la scelta molto simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sede prescelte; viceversa, se nel turno di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito. Di conseguenza, l’unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all’interno della provincia; il che, com’è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza

Questo sistema, paradossalmente, penalizza proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l’alta posizione in graduatoria consenta loro una possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate; ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall’intera procedura. Per chiarire l’esito paradossale dell’interpretazione propugnata da parte convenuta dell’ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza solo le sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l’intero anno scolastico.

Accertata l’illegittimità del comportamento Ministeriale, conclude il Tribunale di Ivrea, la ricorrente ha il diritto di vedere risarcito il danno da lei patito con l’attribuzione del punteggio che avrebbe maturato qualora fosse stata correttamente chiamata con il bollettino del 19 settembre oltre alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito qualora avesse ottenuto la supplenza annuale, detratte le somme guadagnate in esecuzione di diversi e ulteriori contratti di supplenza ottenuti a fronte della chiamata diretta da parte degli istituti.

Commenta:

css.php